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Coronavirus, cosa fare se il lavoratore rimane a casa?

Coronavirus, cosa fare se il lavoratore rimane a casa?
Tutti i casi: dalla quarantena volontaria alla sospensione delle attività. Indicazioni anche su tirocinanti e volontari

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: lavoro,   Servizi,   Lombardia,   Coronavirus,   Covid-19,   malattie,   lavoratori,   assenze,   ferie,   volontari,   tirocinanti,   quarantena

Assenze da lavoro dovute al Coronavirus, come gestirle? La diffusione del contagio ha generato diverse casistiche che vedono le aziende alle prese con la gestione dei lavoratori che scelgono di rimanere a casa o non possono raggiungere il luogo di lavoro. Cosa succede nel caso di “quarantena volontaria”? O se il lavoratore è a casa a causa delle ordinanze? Va retribuito?  Come ci si comporta con tirocinanti e volontari? Il servizio sindacale di Confcooperative Lombardia ha risposto a queste domande.

 

Il Lavoratore decide di rimanere a casa per una sua autonoma decisione (c.d. “quarantena volontaria”)

In assenza di disposizioni obbligatorie da parte delle Autorità competenti o dell'Ente in cui lavora, qualora non produca una giustificazione accettabile alla cooperativa (ad esempio certificato medico di malattia, nelle modalità previste da INPS), il lavoratore va considerato a tutti gli effetti assente ingiustificato.

Questo con le possibili conseguenze contenute nel CCNL applicato: a titolo di esempio per il CCNL Cooperative Sociali i riferimenti sono gli articoli 41 e 42, nonché ovviamente l’ivi citato ambito di operatività procedurale di cui all’articolo 7 della l. 300/1970.

 

Il Lavoratore si assenta perché sottoposto a quarantena (c.d. “quarantena obbligatoria”)

In questo caso il lavoratore sarà considerato in malattia, ovviamente solo a fronte dell’emissione del relativo certificato medico o di altro atto equipollente accettato dall'INPS.

 

Il lavoratore resta a casa a seguito delle ordinanze di sospensione dei servizi

In questo caso le giornate di assenza vengono normalmente retribuite.

Le assenze vengono registrate a nome del lavoratore senza alcuna definizione del titolo di assenza predefinito. In alternativa si consiglia di indicare CIG o FIS. L'identificazione del titolo effettivo verrà validato in seguito in sede di accordo sindacale o sulla base di un intervento legislativo.

Per quanto la gravità ed eccezionalità dell’emergenza costituiscano una ragione indipendente da parte del datore di lavoro, di interruzione dell’attività totale o parziale, si consiglia in ogni caso stante la delicatezza e transitorietà della situazione di agire nel rispetto del diritto alla retribuzione e contribuzione individuale del prestatore di lavoro, nonché della normativa vigente e delle specifiche situazioni che andranno valutate con la massima prudenza e responsabilità dalla cooperativa.

 

La cooperativa decide di tenere a casa il lavoratore (sicurezza, prevenzione cautelativa, ecc.), indipendentemente dalle disposizioni delle autorità

In tal caso il Lavoratore conserva il diritto alla retribuzione

 

Modalità di utilizzo di ferie e permessi

Ci preme sottolineare che ferie e permessi vanno utilizzati con il consenso individuale del lavoratore. La cooperativa potrà ovviamente stante la situazione, fare valutazioni sui lavoratori con residui elevati di ferie per gli anni precedenti e concordare con questi le modalità di utilizzo.

In ogni caso si consiglia, data l’emergenza e l’eccezionalità della situazione, una condivisione con i sindacati comparativamente maggiormente rappresentativi, anche con il supporto della Confcooperative Territorialmente competente e del relativo Centro Servizi, per una gestione complessiva delle modalità.

 

Soggetti ulteriori - non prestatori di lavoro - nelle cooperative

 

Tirocinanti

Risultano ad oggi sospesi su indicazione di Regione Lombardia e relativa ordinanza i c.d. tirocini curriculari legati ad attività scolastica, universitaria e formativa.

Per quanto riguarda i tirocini extracurriculari, precisiamo che la valutazione dell’eventuale sospensione del tirocinio è prevista cosi come indicato dagli indirizzi Regionali di cui alla Dgr di Regione Lombardia 7763/2018: in particolare ci pare al momento consigliato l’istituto della “sospensione” che ha durata minima 15 giorni e che di fatto sospende la durata del tirocinio prolungandone la chiusura nel tempo. Non trattandosi di mera chiusura attività, l’indicazione adeguata sarà “chiusura in riferimento ad emergenza Coronavirus dovuta a …”

Si vedano anche nel merito le indicazione pubblicate da Regione Lombardia D.G. Istruzione Formazione Lavoro

 

Volontari

Nel rispetto dell’ordinanza ed in particolare per ragioni di tutela e sicurezza del lavoro si ricorda che i volontari sono ricompresi nella nozione di “lavoratore” che rientra nel campo di applicazione e relative tutele di cui al d.lgs 81/2008 e successive modifiche.

Si consiglia pertanto di rispettare anche per questi soggetti i provvedimenti e le indicazioni pubblicate da Regione Lombardia e dalle autorità competenti sopra citate, compreso il Ministero della Salute.

 

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