L’Agenzia delle Entrate ha confermato, in merito alla cessione delle aree comprese nei PEEP, la vigenza del regime agevolato stabilito dall’art. 32 del D.P.R. 601/1973, ossia dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, che era stato soppresso con effetto dal 1° gennaio 2014 dall’art.10 del Decreto Legislativo n. 23/2011 e poi ripristinato con effetto dal 12 novembre 2014 dall’art. 20, comma 4-ter del D.L.133/2014, convertito con modificazioni nella legge n.164/2014.
Il beneficio continua a trovare applicazione, tra l’altro, al trasferimento delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (Titolo III della legge 865/1971), a prescindere dalla circostanza che il Comune abbia acquisito originariamente le aree tramite esproprio o a titolo oneroso. In definitiva, entrambi gli atti di trasferimento, sia quello a favore del Comune che il successivo passaggio al soggetto attuatore come le Cooperative edilizie di abitazione, godono dell’applicazione del registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale.
Fonte: Federabitazione - Confcooperative