Sono state approvate dal Ministero dell’Interno le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico alberghiere (G.U. n. 196 del 23 agosto).
Le norme tecniche riguardano gli alberghi, le pensioni, i motel, i villaggi albergo, le residenze turistico alberghiere, gli studentati, gli alloggi agrituristici, gli ostelli, i B&B, i dormitori, le case per ferie, che abbiano più di 25 posti letto.
Si tratta delle strutture indicate al n. 66 dell’Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fatta eccezione per le strutture all’aria aperta e i rifugi alpini, ai quali ultimi non si applica.
FONTE: FEDERCULTURA TURISMO SPORT - CONFCOOPERATIVE