Con l’approvazione del “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” l’INAIL dà concreta attuazione a quanto disposto dalla legge di stabilità 2015 - art. 1, comma 166, della legge 190/2014 - rispetto all’attribuzione di competenze all’Istituto in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità.
Il legislatore ha previsto che tale misura passi attraverso la realizzazione di progetti mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, per i quali l’INAIL ha stanziato 21 MILIONI di euro per il 2016.
In fase di prima applicazione, il regolamento disciplina soltanto gli interventi per la conservazione del posto di lavoro necessari ad accompagnare gli infortunati e i tecnopatici nella fase di reinserimento lavorativo, rimandando ad una successiva regolamentazione gli interventi finalizzati alla ricerca di nuova occupazione, solo una volta che siano state attuate le disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro previste dal JOBS ACT (Dlgs. 150/2015).
OPERATIVAMENTE, in base a quanto stabilito dagli artt. 6 e ss., il progetto di reinserimento lavorativo sarà elaborato dall’INAIL attraverso le proprie equipe multidisciplinari di I livello (attive a livello territoriale) con il coinvolgimento e il consenso del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro, che dovrà essere in regola sotto diversi punti di vista, compresi gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al DURC.
Ciò detto, sarà compito del datore di lavoro interessato elaborare un PIANO ESECUTIVO del progetto che dovrà essere verificato e approvato dalla competente Direzione Regionale INAIL, cui spetta in generale assicurare l’attuazione di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.
Si invitano, pertanto, gli Enti in indirizzo a dare la massima diffusione dell’opportunità alle imprese interessate a questa misura, facilitando ove necessario l’acquisizione delle informazioni e l’interlocuzione con la Direzione Regionale INAIL competente per territorio.
Bisogna evidenziare che, come ricordato dal regolamento, le imprese potranno utilizzare questo strumento anche per assolvere a quanto previsto dall’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 216/2003, il quale impone a ciascun datore di lavoro di adottare accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.
DESTINATARI degli interventi sono i lavoratori subordinati e autonomi con disabilità da lavoro tutelati dall’INAIL i quali, a seguito di infortunio o di malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per proseguire la loro attività lavorativa nella stessa mansione ovvero in una mansione diversa rispetto a quella precedentemente svolta.
Le TIPOLOGIE d’intervento previste sono tre, per ciascuna delle quali vengono identificati specifici limiti di spesa rimborsabili al datore di lavoro:
a) superamento/abbattimento barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (interventi edilizi, impiantistici e domotici; dispositivi finalizzati a consentire accessibilità e fruibilità degli ambienti di lavoro)
LIMITE: 95.000 €, NEL LIMITE MASSIMO DEL 100% DEI COSTI AMMISSIBILI.
b) adeguamento/adattamento postazioni di lavoro (adeguamento arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici o di automazione, compresi comandi speciali e adattamenti di veicoli che sono strumento di lavoro)
LIMITE: 40.000 €, NEL LIMITE MASSIMO DEL 100% DEI COSTI AMMISSIBILI.
c) formazione (addestramento su utilizzo postazioni di lavoro e attrezzature funzionali agli adeguamenti delle stesse postazioni realizzati nonché formazione e tutoraggio per svolgimento della stessa mansione o riqualificazione professionale per svolgere altra mansione)
LIMITE: 15.000 €, NEL LIMITE MASSIMO DEL 60% DEI COSTI AMMISSIBILI.
Rimandando alla documentazione allegata per ulteriori approfondimenti, evidenziamo alcuni passaggi operativi degni di nota:
Ø sono a carico del datore di lavoro i costi NON previsti nel provvedimento di autorizzazione del progetto di reinserimento e del piano esecutivo;
Ø il datore di lavoro deve dare inizio all’esecuzione del progetto solo dopo la ricezione del provvedimento di autorizzazione;
Ø per una sola volta, ed entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione, il datore di lavoro può richiedere un’anticipazione fino al 75% della spesa autorizzata, previa presentazione di fideiussione bancaria/assicurativa (altrimenti, come regola generale, i costi sostenuti, nel limite della somma autorizzata, vengono rimborsati dall’INAIL a fronte di specifica rendicontazione);
Ø non sono rendicontabili costi per i quali il datore abbia già richiesto/ottenuto finanziamenti pubblici nazionali o comunitari;
Ø per gli interventi in questione non trova applicazione il c.d. regime “de minimis” previsto a livello comunitario.
FONTE: CONFCOOPERATIVE - DIPARTIMENTO POLITICO SINDACALE
Servizio Sindacale - Giuslavoristico