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Agevolazioni fiscali per il leasing abitativo

Agevolazioni fiscali per il leasing abitativo

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Categorie: Confcooperative Habitat

Tags: giovani

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle condizioni richieste per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dal nuovo contratto di leasing abitativo (art.1, commi 76-84, della legge 208/2015 “legge di Stabilità 2016), assieme alle detrazioni IRPEF, previste sino al 2020, per i giovani che lo utilizzano per l’acquisto dell’abitazione principale


Per fruire dei benefici fiscali relativi all’acquisto dell’abitazione in leasing, i requisiti anagrafici (under 35 anni) e reddituali (reddito complessivo non superiore a 55.000 euro) devono sussistere esclusivamente al momento della stipula del contratto.

 

Tra gli oneri accessori dei canoni di leasing, sui quali opera la detrazione IRPEF del 19%, rientrano i costi di stipula del contratto, mentre sono esclusi le spese relative ad eventuali contratti di assicurazione sugli immobili, nonché gli eventuali costi di intermediazione.

 

In particolare, al fine di uniformare il trattamento fiscale del finanziamento dell’acquisto dell’abitazione principale in leasing a quello tramite mutuo ipotecario, a favore dei soggetti di età inferiore a 35 anni e con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, la detrazione IRPEF del 19% (art.15 del TUIR) viene estesa ai canoni derivanti dal contratto di leasing e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro l’anno nonché al prezzo di riscatto dell’abitazione, per un importo non superiore a 20.000 euro.

 

La stessa detrazione, seppur con limiti massimi dimezzati (4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il prezzo di riscatto), viene riconosciuta anche ai soggetti di età pari o superiore a 35 anni, sempre con reddito complessivo massimo di 55.000 euro.

 

I benefici sono efficaci relativamente ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

 

Così come la detrazione IRPEF per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari, anche quella relativa ai canoni di leasing ed al prezzo di riscatto è riconosciuta per l’acquisto dell’abitazione principale.

 

Nel merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

a) l’età anagrafica ed il limite reddituale di 55.000 euro vanno verificati solo al momento della stipula del contratto e non rilevano per le successive annualità dello stesso. In sostanza, viene precisato che, successivamente alla sottoscrizione del contratto di leasing abitativo, i relativi benefici vengono mantenuti indipendentemente dall’età dell’utilizzatore, nonché dall’eventuale superamento della soglia di reddito complessivo di 55.000 euro;

b) gli oneri accessori su cui applicare la detrazione IRPEF del 19% comprendono i costi di stipula del contratto di leasing, mentre non sono detraibili le spese sostenute per eventuali assicurazioni sugli immobili, nonché quelle relative all’attività di intermediazione.

 

Si ricorda che la legge di Stabilità 2016 prevede, altresì, agevolazioni in tema di imposta di registro a favore delle società di leasing (o delle banche e degli intermediari finanziari autorizzati all’attività di leasing finanziario) che acquistano abitazioni “non di lusso”, per poi concederle in leasing ad utilizzatori in possesso dei requisiti “prima casa”.

 

In tale ipotesi, l’acquisto dell’abitazione è soggetto ad imposta di registro con aliquota agevolata pari all’1,5% (anziché quella ordinaria del 9%). Viene anche prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale per le cessioni, da parte degli utilizzatori, del contratto di leasing, anche in caso di applicazione dell’IVA.

 

Nel merito, l’aliquota del registro è pari al:

- 1,5% nel caso di cessione del contratto di leasing a favore di soggetti per i quali ricorrono i requisiti “prima casa” (di cui alla nota II-bis, all’art.1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986);

- 9% nel caso di cessione del contratto di leasing a soggetti non in possesso di tali requisiti.

 

Anche le norme in materia di imposta di registro sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2020.Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la C.M. 12/E/2016 confermando che ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro con aliquota pari all’1,5%:

a) l’abitazione deve essere una “prima casa” per l’utilizzatore e non anche la sua «abitazione principale»;

b) i requisiti “prima casa” possono essere dichiarati dall’utilizzatore, sia intervenendo volontariamente nell’atto d’acquisto dell’abitazione stipulato tra il venditore e la società di leasing, sia nel contratto di leasing che, in questo caso, dovrà comunque essere registrato unitamente all’atto d’acquisto dell’immobile;

c) l’enunciazione, nell’atto d’acquisto, del contratto di leasing comporta la necessaria registrazione anche di quest’ultimo nella misura fissa di € 200 (art.22, DPR 131/1986).

 

FONTE: FEDERABITAZIONE

 

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