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Riforma del sistema delle banche di credito cooperativo

Riforma del sistema delle banche di credito cooperativo

Tutte le principali disposizioni 

Categorie: Credito E Finanza

Tags: Bcc

Nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2016 è stata pubblicata la legge 49/2016 di conversione del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18. Il provvedimento corregge e migliora il testo del decreto originario, dedicato nei suoi primi articoli (artt. 1, 2, e 2bis) alla riforma del sistema delle banche di credito cooperativo raccogliendo le sollecitazioni e le proposte di Confcooperative e dell’Alleanza delle Cooperative Italiane.

Come ha commentato il Presidente Maurizio Gardini all’indomani del voto di fiducia al Senato, «avevamo chiesto di non mettere in discussione l’impianto cooperativo. Così è stato (…). La riforma è in larga parte frutto delle proposte delle BCC ed è stata migliorata dall’iter parlamentare, in stretto dialogo con il Governo (…). Si è ritenuto necessario che la riforma consentisse una way-out per rispettare, come giusto che sia, i principi di costituzionalità (…). La riforma coniuga in modo originale e coraggioso principi cooperativi e adattamenti ai nuovi contesti competitivi dell’Unione Bancaria Europea (…). Concilia l’esigenza di rafforzamento e di integrazione con il mantenimento del tratto distintivo delle BCC di carattere mutualistico e radicamento territoriale (…). Molto positivo che il Parlamento abbia recuperato i principi di autonomia delle province di Trento e Bolzano, così come la proposta di dotare le BCC di un fondo transitorio per accompagnare le fasi di integrazione e di ristrutturazione del sistema» Leggi comunicato del 6/4/2016

Di seguito una breve, ma analitica illustrazione delle disposizioni in cui si articola la riforma.

1. L’appartenenza ad un Gruppo come condizione per l’autorizzazione all’attività bancaria.

D’ora innanzi, l’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) sarà consentito solo alle BCC appartenenti ad un Gruppo bancario cooperativo. L’adesione ad un Gruppo bancario cooperativo è dunque “condizione” sia per il rilascio dell’autorizzazione all’attività bancaria, sia per l’iscrizione all’Albo delle società cooperative.

Lo statuto della BCC includerà, oltre alle norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia, anche l’indicazione dei poteri attribuiti alla Capogruppo.

2. Il Gruppo bancario cooperativo

Il Gruppo bancario cooperativo sarà dunque composto da:

· la Capogruppo, vale a dire una società per azioni il cui patrimonio netto sarà di almeno 1 miliardo di euro ed il cui capitale sociale dovrà essere detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al Gruppo. Sarà autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, con poteri di direzione e coordinamento del Gruppo sulla base del cd “contratto di coesione”;

· le BCC aderenti al Gruppo, le quali stipuleranno il contratto di coesione e adotteranno le connesse clausole statutarie;

· le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla Capogruppo secondo le definizioni dell’art. 59 del TUB;

· gli eventuali sottogruppi territoriali, facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della Capogruppo, e composti dalle altre società (BCC e le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla Capogruppo).

È consentito alle BCC aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca Capogruppo.

È rimesso allo statuto della Capogruppo l’obbligo di stabilire un limite al numero massimo di azioni con diritto di voto detenibile direttamente o indirettamente da ciascun socio, sì da assicurare un adeguato frazionamento del capitale sociale della Capogruppo.

Alle partecipazioni al capitale della Capogruppo delle BCC (così come delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali) non si applicheranno alcune disposizioni del codice civile che limitano l’acquisto di partecipazioni incrociate (artt. 2359-bis, concernente l’acquisto di azioni o quote da parte di società controllate; 2359-ter, sull’alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante; 2359-quater sui casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante; 2359-quinquies su sottoscrizione di azioni o quote della società controllante).

Al Gruppo si applicheranno le disposizioni del TUB in materia di vigilanza su base consolidata che disciplinano in particolare la vigilanza informativa (art. 66); la vigilanza regolamentare (art. 67); i poteri di intervento della Banca d’Italia, tra cui la facoltà di disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali della Capogruppo (art. 67-ter, recentemente introdotto dal D.Lgs. 72/2015 in materia di accesso alle attività e vigilanza enti creditizi); la vigilanza ispettiva (art. 68); la collaborazione tra autorità e obblighi informativi (art. 69). 

Ove receda o sia esclusa da un Gruppo bancario cooperativo, la BCC può sempre deliberare la propria trasformazione in società per azioni. Tale delibera è adottata previa autorizzazione della Banca d’Italia. In assenza di tale condizione, la BCC delibera la propria liquidazione.

Restano fermi gli effetti della devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (di cui all’articolo 17, L. 388/2001) nei casi di fusione e trasformazione di banche di credito cooperativo, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, ex art. 150-bis, c.5, TUB.

3. La cd “way out”

Per effetto delle modifiche apportate durante l’esame parlamentare, la disciplina della cd. way out è stata trasfusa all’articolo 2, commi da 3-bis a 3-quater del decreto.

La suddetta – eccezionale – disciplina deve anzitutto tener conto della già evocata regola generale (art. 150-bis, c. 5, TUB), secondo la quale nei casi di fusione e trasformazione di banche cooperative, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici stabiliti dall’art. 17, L. 388/2000.

Se questa è la conseguenza ordinaria della fuoriuscita dal Gruppo, in via del tutto eccezionale, è stata introdotta la possibilità di escludere l’effetto devolutivo del patrimonio ai fondi mutualistici in casi determinati.

Più in dettaglio:

§ in deroga all’articolo 150-bis del TUB, non si produce l’effetto devolutivo per le BCC che, entro il 14/06/2016, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d’Italia di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, anche di nuova costituzione;

§ condizione per la presentazione dell’istanza è che la banca istante – o almeno una se l’istanza è congiunta – possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore

contabile ha espresso un giudizio senza rilievi;

§ all’atto del conferimento la banca conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015;

§ a seguito del conferimento, la BCC conferente – che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento dell’importo straordinario di cui sopra – modifica il proprio oggetto sociale per escludere l’esercizio dell’attività bancaria. Si obbliga, tuttavia, a mantenere le clausole mutualistiche, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la S.p.A. conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Si esclude che i soci possano recedere per modifica della clausola dell’oggetto sociale che consente un cambiamento significativo dell’attività della società (ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lettera a), del codice civile).

Ove non siano osservati gli obblighi così introdotti, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della BCC è devoluto ai fondi mutualistici conformemente alla normativa vigente (articolo 17 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388).

Qualora, invece, non si ottengano le autorizzazioni richieste per il conferimento entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative (emanate del Ministro dell’economia e delle finanze o dalla Banca d’Italia) la BCC potrà in ogni caso chiedere l’adesione a un Gruppo bancario cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni.

Come noto, nella formulazione originaria contenuta nel decreto, in realtà, l’esonero dall’obbligo di devoluzione aveva una portata molto più ampia, essendo possibile “aggirare” l’obbligo devolutivo:

- non solo in ipotesi di conferimento dell’azienda bancaria, ma anche in ipotesi di fusione, trasformazione, cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione;

- affrancando le riserve indivisibili con il versamento di un'imposta straordinaria;

- imposta ragguagliata al venti per cento della consistenza delle riserve (e non del patrimonio netto).

Una tale facoltà è stata fortemente criticata dal movimento cooperativo e da Confcooperative in particolare, e si è inaugurato un ampio dibattito nel Paese sulla indivisibilità del patrimonio delle cooperative e sul loro carattere “intergenerazionale” ed un intenso confronto con il Governo e con il Parlamento, giungendo, infine, alla descritta, nuova formulazione.

Pertanto, con le modifiche approvate in sede di esame:

· la way out è attuabile solo nella forma del conferimento dell’azienda in una s.p.a.;

·la cooperativa conferente resterà cooperativa e manterrà le clausole mutualistiche (ivi incluso l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici), preservando, per l’effetto, l’indivisibilità delle riserve;

· è fissata una data precisa alla quale commisurare il patrimonio netto, ai fini dell’applicazione della disciplina in esame;

· resta fermo, comunque, l’obbligo di versare una somma allo Stato che, tuttavia, non ha più natura “tributaria” e non è ragguagliata all’ammontare delle riserve, ma al patrimonio netto.

4. Il contratto di coesione

Il legame tra le banche aderente è disciplinato da un istituto privatistico di coordinamento – e non da uno strumento imperativo di dominio – denominato “contratto di coesione”.

Il contratto di coesione disciplina per l’appunto la direzione e il coordinamento della Capogruppo sul Gruppo, indicando i poteri ad essa attribuiti. Tra questi, sono contemplati:

· il potere di individuare e attuare gli indirizzi strategici e gli obiettivi operativi del Gruppo, nonché gli altri poteri necessari per l’attività di direzione e coordinamento, ivi compresi i poteri di controllo e di influenza;

· i casi “motivati” in cui la Capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle aderenti;

· l’esclusione di una banca dal Gruppo in caso di gravi violazioni e le altre misure sanzionatorie.

Il contratto dovrà altresì disciplinare – fra le altre cose – l’adesione, il diniego dell’adesione, il recesso dal contratto nonché l’esclusione dal Gruppo (eventi che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Banca d’Italia).

Il contratto dovrà poi prevedere la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla Capogruppo e dalle altre banche aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi bancari e delle singole banche aderenti.

5. Le fonti secondarie

Sono, infine, introdotte specifiche disposizioni sul riparto delle competenze tra Ministro dell’economia e delle finanze e Banca d’Italia, in ordine all’emanazione delle norme di attuazione.

Spetta in particolare al MEF, al fine di assicurare l’adeguatezza dimensionale e organizzativa del Gruppo bancario cooperativo, il compito di stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d’Italia:

a) il numero minimo di BCC di un Gruppo bancario cooperativo;

b) una soglia di partecipazione delle BCC al capitale della società Capogruppo diversa dalla maggioranza;

c) le modalità e i criteri per assicurare il rispetto delle peculiarità linguistiche e culturali delle BCC aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Spetta, invece, alla Banca d’Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l’efficienza del Gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, il compito di dettare disposizioni relative a:

a) i requisiti minimi organizzativi e operativi della Capogruppo;

b) il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla Capogruppo e dalle altre banche aderenti, il procedimento per la costituzione del Gruppo e l’adesione al medesimo;

c) i requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della Capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi costituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano. Beninteso, resta fermo l’assoggettamento delle BCC, in quanto società cooperative, alla disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che non ha subito alcuna modifica.

6. Il procedimento per la costituzione del Gruppo

La possibilità di assumere il ruolo di Capogruppo è condizionata alla trasmissione alla Banca d’Italia dello schema di “contratto di coesione” e dell’elenco delle BCC e delle altre società che intendono aderire al Gruppo.

Superato positivamente il controllo, le BCC che stipulano il contratto di coesione con la Capogruppo devono modificare i propri statuti. Il contratto definitivo deve essere trasmesso alla Banca d’Italia, la quale provvede all’iscrizione del Gruppo nell’albo dei gruppi bancari previsto dall’articolo 64 del TUB.

Si prevede che in fase di prima applicazione, la “potenziale” Capogruppo sottoponga alla Banca d’Italia la documentazione entro 18 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative (emanate del Ministro dell’economia e delle finanze o dalla Banca d’Italia). La stipula del contratto di coesione dovrà intervenire entro 90 giorni dall’accertamento preventivo della Banca d’Italia.

È poi introdotta una clausola di opting-in, in virtù della quale entro 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, una BCC può chiedere di aderire a un Gruppo costituito alle condizioni previste per gli aderenti originari. Il diniego deve essere “esplicito” (altrimenti vale il silenzio assenso) e “motivato” (non è ammesso invece il diniego dell’adesione, qualora la BCC richiedente abbia già fatto parte di un accordo di responsabilità contrattuale che tuteli tutte le parti aderenti e

garantisca la loro liquidità e solvibilità).

Le BCC già autorizzate alla data di entrata in vigore delle citate norme attuative, che non aderiscono a un Gruppo bancario cooperativo, deliberano la propria trasformazione in S.p.A. ovvero deliberano la propria liquidazione entro i medesimi termini. Viene sempre fatto salvo quanto previsto dal nuovo comma 5 dell’art. 150-bis che, si ricorda, prevede l’estensione degli obblighi di devoluzione ai fondi mutualistici alle fattispecie delle trasformazioni, cessioni in blocco e scissioni.

Tra le norme transitorie operanti durante la fase di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi, si segnala quella dedicata al Fondo temporaneo.

In particolare, si dispone che in tale fase, l’obbligo di aderire a un Gruppo bancario cooperativo si considera assolto – beninteso, fino alla data di adesione effettiva – dall’adesione della stessa BCC ad un “Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo”, promosso da Federcasse come strumento di natura privatistica.

L’adesione al Fondo avverrà entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell’adesione della BCC al Gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo saranno assunti dalle banche Capogruppo e dal Gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.

7. Altre disposizioni (amministrazione, soci, strumenti finanziari)

I provvedimenti in esame recano anche alcune modifiche alla disciplina interna delle BCC.

In primo luogo, è mantenuto in capo all’assemblea dei soci di ciascuna BCC il potere di nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo. Sono tuttavia introdotte specifiche eccezioni con riferimento sia ai casi di sottoscrizione di azioni di finanziamento o di esercizio, sia ai citati casi di nomina, opposizione alla nomina o revoca di uno o più componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti da parte della banca Capogruppo.

Quanto alla disciplina dei soci, si segnalano le seguenti modifiche:

- è innalzato il numero minimo dei soci da 200 a 500 (le BCC dovranno provvedere ad adeguarsi a tale previsione entro 5 anni);

- è innalzato il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio da 50.000 euro a 100.000 euro;

- è altresì stabilito che lo statuto possa subordinare l’ammissione del socio alla sottoscrizione o all’acquisto di un numero minimo di azioni.

Infine, si ricorda l’ampliamento del novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori. È in particolare consentita alle BCC l’emissione di azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla Capogruppo. Si introduce inoltre la possibilità che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario.

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