DETTAGLIO

"Bonus mobili" per giovani coppie, i requisiti per ottenere l’agevolazione

"Bonus mobili" per giovani coppie, i requisiti per ottenere l’agevolazione

Tutti i chiarimenti della Circolare 7/E/2016 dell'Agenzia delle Entrate

Categorie: Confcooperative Habitat

Tags: giovani,   incentivi

Con la Legge di Stabilità 2016 è stata introdotta una detrazione IRPEF ad hoc per le giovani coppie che acquistano mobili destinati all'arredo della “prima casa”. Con la Circolare 7/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha fatto il punto sulla nuova agevolazione fiscale relativa al "bonus mobili".

Il “bonus mobili”  spetta alle giovani coppie che:

-          acquistano una “prima casa”, a condizione che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni d’età

-          siano sposate o conviventi da almeno 3 anni.

La detrazione IRPEF del 50% viene attribuita:

-          per l’acquisto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, di mobili destinati all’arredo della nuova abitazione “prima casa”

-          per un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro

L’acquisto dell’unità immobiliare, da adibire ad abitazione principale, può essere effettuato sia nel 2016 che nel 2015 e può essere anche a titolo gratuito.

La destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve sussistere nell’anno 2016, ovvero se la casa è acquistata nel 2016, entro il 30 settembre 2017 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2016).

Nello specifico.

Requisiti per accedere al bonus

  • L’art. 1, comma 75, della legge n. 208/2015 stabilisce che l’agevolazione è riconosciuta alle “giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito il nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni..”. 

Nel merito l’Agenzia delle Entrate chiarisce che per le coppie conviventi more uxorio (senza matrimonio) la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve sussistere nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Invece, per le coppie coniugate non rileva la durata del vincolo matrimoniale, essendo sufficiente che i soggetti risultino sposati nel 2016. Inoltre il requisito dell’età anagrafica deve intendersi rispettato se almeno uno dei due componenti della coppia compie i 35 anni d’età nel 2016 (a prescindere dal giorno e dal mese di nascita). 

  • La giovane coppia deve acquistare, a titolo gratuito od oneroso, un’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale. 

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate precisa, altresì, che l’abitazione può essere acquistata indifferentemente sia nell’anno 2016 che nel 2015. Tale acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o da uno solo di essi. In tale caso, l’acquisto deve essere sostenuto dal soggetto che non ha superato i 35 anni d’età nel 2016. Viene anche precisato che la nuova abitazione, da parte della giovane coppia, deve essere destinata ad abitazione principale nell’anno 2016

Tuttavia, gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per tale periodo d’imposta, ovvero il 30 settembre 2017.

Beni agevolabili

  • In merito all’individuazione dei beni agevolabili, si chiarisce che si rendono applicabili le precisazioni già contenute nella C.M. 29/E/2013 dettata per il “bonus mobili e grandi elettrodomestici”. 

Nel merito, i mobili devono essere nuovi e rientrano nell’agevolazione, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione. Tuttavia, non sono agevolabili né gli acquisti di grandi elettrodomestici, né l’acquisto di porte, pavimentazioni (ad esempio parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

  • Ai fini della fruizione della detrazione è necessario che il pagamento dei mobili e degli altri componenti d’arredo sia effettuato mediante bonifico o carte di debito/credito.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate precisa che non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da Banche e Poste Spa per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Tale precisazione, superando il precedente orientamento, vale anche per il pagamento delle spese che danno diritto al “bonus mobili e grandi elettrodomestici”, per il quale non è più necessario l’utilizzo del “bonifico soggetto a ritenuta”. Pertanto, non è consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Le spese sostenute devono essere “documentate” conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni che devono indicare la natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Ammontare della spesa detraibile

  • Il nuovo “bonus mobili per le giovani coppie” consiste nella detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

Sul punto, viene precisato che per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti della coppia acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente da parte di entrambi i componenti della giovane coppia ovvero da uno solo dei componenti, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età. L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia. Pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

  • La nuova agevolazione non è cumulabile con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici” per la medesima unità abitativa

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. 

 FONTE: FEDERABITAZIONE - CONFCOOPERATIVE