DETTAGLIO

Bonus Occupazione Legge Stabilità 2016, istruzioni operative INPS

Si riducono entità e durata. Si passa da 2 a 3 anni, con un limite annuo di fruizione ridotto da € 8.060 a € 3.020

Categorie: Sindacale Giuslavoristico

Tags: Bonus occupazione,   Legge Stabilità

L’INPS  ha fornito con la circolare n. 57 del 29 marzo 2016 “Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel corso del  2016 ai sensi dell’art. 1, commi 178 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208” le istruzioni operative per la fruizione del BONUS OCCUPAZIONE edizione 2016, in attuazione di quanto previsto dall’ultima legge di stabilità.

La legge n. 208/2015 (art. 1, commi 178 e ss.) ha previsto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 da datori di lavoro privati un meccanismo di incentivazione sostanzialmente analogo a quello praticato per i rapporti instaurati nel 2015, ma con un’entità e una durata del bonus significativamente inferiori: il bonus, infatti, si sostanzia in una durata per 2 anni e non per 3, con un limite annuo di fruizione ridotto da € 8.060 a € 3.020.

Le REGOLE DETTATE DALL’INPS PER IL 2016 RICALCANO SOSTANZIALMENTE QUELLE RELATIVE AL BONUS 2015, avendo a riferimento le diverse istruzioni che sia l’Istituto, ma anche il Ministero del Lavoro in un’ottica antielusiva e di prevenzione delle frodi, hanno dettato a più riprese nel 2015

Confermata anche la regola per cui l’INPS declina il tetto di fruizione su base mensile (soglia pari a 270,83 €). Tutto ciò, come già fatto con il bonus 2015, basandosi sul presupposto che la contribuzione eventualmente non utilizzata o viceversa eccedente la soglia mensile sarà comunque sgravata nel corso dell’anno solare del rapporto agevolato, sempre nel rispetto della soglia annua di 3.250 €. L’Istituto individua anche il limite giornaliero (8,90 €), ovviamente per agevolare il calcolo dell’incentivo anche per periodi di tempo frazionati (esempio non un mese intero).

Operativamente i datori di lavoro potranno iniziare ad applicare il bonus dal mese di aprile, senza inviare alcuna domanda ma utilizzando il flusso Uniemens (solo quei datori di lavoro che non hanno già fruito del bonus occupazione previsto nel 2015, dovranno chiedere preventivamente tramite il loro cassetto previdenziale il rilascio del relativo codice di autorizzazione - 6Y - che è rimasto invariato). 

L’incentivo eventualmente spettante per i mesi di gennaio/febbraio/marzo già trascorsi dovrà essere recuperato necessariamente attraverso i flussi Uniemens di competenza di aprile e/o maggio 2016.

Regole particolari - si veda successivamente - valgono per i datori di lavoro del settore agricolo cui, come nel 2015, è concesso analogo incentivo previo invio di un’apposita domanda all’INPS che la accoglierà secondo l’ordine cronologico di presentazione nel limite delle risorse disponibili.

Aspetti principali:

Rapporti di lavoro incentivati

·      La misura trova naturalmente applicazione anche per assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di SOCI-LAVORATORI nonché di soggetti DISABILI di cui alla legge 68/1999 (ovviamente nel rispetto della disciplina generale).

·      Il beneficio vale anche in caso di TRASFORMAZIONE di un precedente rapporto instaurato con altro tipo di contratto come, ad esempio, trasformando a tempo indeterminato una collaborazione o un precedente rapporto a tempo determinato (in quest’ultimo caso si beneficia, come noto, anche della restituzione della contribuzione addizionale NASpI dell’1,4%).

·      Restano esclusi i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico.

·      Il beneficio vale anche in caso di part-time (riproporzionando la misura rispetto all’effettivo orario di lavoro), nel caso di dirigenti, nonché per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione con specifiche regole dettate dall’INPS a riguardo (paragrafo 6).

·      Stante la logica sottostante la norma (stabilità della prestazione lavorativa), il lavoro intermittente è escluso dal campo di applicazione, anche se previsto il pagamento al lavoratore dell’indennità di disponibilità. Ribadiamo che questa esclusione risulta - a nostro avviso – un’interpretazione eccessivamente restrittiva di una norma che nulla dice a riguardo, ma invitiamo comunque ad attenervisi.

 

Requisiti richiesti dalla legge di stabilità 2016

·     La persona da assumere NON deve aver lavorato con contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti - anche all’estero - presso qualsiasi altro datore di lavoro ovvero nell’ultimo trimestre del 2015 (ottobre –dicembre) presso la stessa impresa (considerando anche il caso di società controllate o collegate ai sensi del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).

·     l’INPS ribadisce che il lavoratore interessato NON deve nemmeno aver lavorato, sempre nei 6 mesi precedenti, con un contratto di APPRENDISTATO, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero con un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato (mentre è ammissibile l’incentivo se si assume un soggetto che nei 6 mesi precedenti ha lavorato con un rapporto di lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato – ciò riconoscendo la natura discontinua dell’attività prestata con contratto di lavoratore intermittente).

·      Vige l’impossibilità di beneficiarne con riferimento a lavoratori per i quali l’incentivo sia stato già fruito alla luce di una precedente assunzione a tempo indeterminato.

 

Ulteriori condizioni da rispettare

·      Viene confermata la necessità di rispettare le regole generali in materia di incentivi all’occupazione, sebbene su quest’ultimo punto l’INPS anche quest’anno legittimi l’applicazione della misura anche se l’assunzione, nel rispetto ovviamente di tutte le altre condizioni poste, costituisca attuazione di un obbligo di legge o contrattuale (la spiegazione di questa possibilità consiste nella logica sottostante l’incentivo, che è quella di “promuovere la massima espansione dei rapporti a tempo indeterminato”). Come e comunque il datore di lavoro sarà libero di instaurare un nuovo contratto a tempo indeterminato e fruire dell’incentivo fino a che il lavoratore cui spetta in linea teorica un diritto di precedenza non ha manifestato la sua volontà di esercitarlo (cfr. interpello del Ministero del Lavoro n. 7/2016).

·      Restano anche l’osservanza delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e la regolarità contributiva (DURC) nonché il rispetto dei contratti collettivi quali condizioni per poter fruire dell’incentivo.

·      Non rientrano nell’incentivazione in quanto contributi di tipo non previdenziale o di solidarietà, e quindi SONO DA VERSARE:

Ø i premi/contributi INAIL;

Ø il contributo da destinare, per i datori che ne hanno l’obbligo, ai fondi di solidarietà, compreso il Fondo di Integrazione Salariale;

Ø il contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (FONCOOP);

Ø il contributo, anche qui dove previsto dalla legge n. 296/2006 (comma 755), al fondo Tesoreria INPS in materia di TFR;

Ø il contributo per la garanzia sul finanziamento della c.d. Qu.I.R., vale a dire della quota integrativa della retribuzione erogata su richiesta del lavoratore come anticipazione del TFR  in busta paga;

Ø il contributo di solidarietà sulla contribuzione per la previdenza complementare, sui fondi di assistenza sanitaria nonché su quelli specifici a carico dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti (non invece il contributo di solidarietà aggiuntivo IVS di cui alla legge 297/1982 e pari allo 0,50%, che risulta invece sgravabile).

 

Casistiche particolari

·      Potranno fruire del bonus in maniera contestuale e naturalmente proporzionale anche due datori di lavoro che impiegano separatamente il medesimo soggetto con contratti di lavoro part-time, purché decorrenti dalla medesima data (diversamente il datore di lavoro che assume dopo ha davanti un soggetto già impiegato a tempo indeterminato, seppur con un part-time).

·      Si continuerà a godere del bonus in caso di cessione del contratto di lavoro (ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario) e di trasferimento di azienda (ex art. 2112 c.c.).

·      Per espressa previsione legislativa, in caso di CAMBIO DI APPALTO nella fornitura di servizi, al datore di lavoro subentrante che assume, anche se per effetto di un obbligo normativo o contrattuale, un lavoratore per il quale già il datore di lavoro cessante aveva iniziato a fruire dei bonus di cui sopra, gli stessi spettano per la loro entità e durata residua.

·      Rispetto al tema dei cambi di appalto ci preme ricordare che l’INPS nel 2015 – in applicazione delle regole generali sul riconoscimento del bonus valide anche per quest’anno e già richiamate in precedenza – aveva già avuto modo di escludere l’applicazione dell’incentivo ad un’impresa subentrante che, sulla base del CCNL, assuma lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso l’impresa cedente (si tratta di un’assunzione che risponde ad un obbligo contrattuale e che configurandosi come una novazione del rapporto determina la violazione del requisito della non occupazione a tempo indeterminato del lavoratore nei 6 mesi precedenti).

·      Non si potrà fruire del bonus assumendo soggetti che nei 6 mesi precedenti abbiano visto risolversi il loro rapporto a tempo indeterminato per mancato superamento del periodo di prova o per loro dimissioni (rapporto comunque a tempo indeterminato sin dall’origine).

·      Risulta degna di attenzione anche l’eventuale sospensione del bonus, e quindi lo slittamento del periodo di fruizione (comunque sempre pari a complessivi 24 mesi) in caso di assenza obbligatoria PER MATERNITÀ della lavoratrice.

 

Compatibilità con altre forme di incentivo

·      In termini generali si ribadisce l’impossibilità di beneficiare contestualmente di altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalla normativa vigente, ma l’INPS anche quest’anno “assumendo a riferimento le forme d’incentivo all’assunzione maggiormente diffuse” ne segnala solo alcune.

·      Di contro l’Istituto cita in maniera puntuale le casistiche per cui la misura è cumulabile con benefici di natura economica quali, tra gli altri:

Ø incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili ai sensi dell’art. 13 della legge 68/99;

Ø incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al decreto del Ministro della gioventù del 19 novembre 2010;

Ø incentivo per l’assunzione di soggetti beneficiari dell’ASpI e pari al 20% dell’indennità loro spettante e non ancora fruita (incentivo questo che a differenza del bonus stabilità 2016 resta soggetto al regime c.d. “de minimis” e non fruibile in presenza di un obbligo di assunzione derivante da legge o contratto collettivo);

Ø bonus occupazionale previsto dal programma Garanzia Giovani;

Ø incentivo per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art. 6 della legge 223/91, limitatamente all’incentivo di natura economica previsto dall’art. 8, comma 4, della stessa legge (pari al 50% dell’indennità spettante con dei precisi limiti di fruizione temporale).

·      La circolare ricorda anche la possibilità di godere in alcuni casi in maniera “sequenziale” di altri sgravi previsti dalla normativa e del bonus occupazione laddove ne ricorrano comunque tutti i presupposti. E’ il caso, ad esempio, degli sgravi contributivi del 50% previsti dalla legge 92/2012 (art. 4, commi 8-11) previsti per l’assunzione a tempo determinato di over 50 disoccupati da più di 12 mesi o di donne disoccupate da più di 24 mesi e residenti in aree svantaggiate o con una professione o un settore economico nel quale operano con accentuate disparità di genere. Ai datori di lavoro che beneficiano di tali sgravi, nulla vieta, in caso di trasformazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti, di poter successivamente beneficiare anche del bonus occupazione in oggetto. Stesso ragionamento vale per i benefici previsti dalla legge n. 223/91 per l’assunzione di soggetti in mobilità con un rapporto a tempo determinato non superiore a 12 mesi, rispetto al quale si applica la stessa contribuzione degli apprendisti.

·      Un’attenzione particolare merita la possibilità di cumulare il bonus occupazione con le RIDUZIONI CONTRIBUTIVE PER ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE di cui all’art. 9 della legge 67/1988 che interessano i datori di lavoro del settore agricolo, comprese le nostre cooperative.

L’INPS a riguardo chiarisce che NON sarà possibile applicare in maniera cumulata i due meccanismi di incentivazione, prevalendo quelli previsti dalla disciplina speciale (art. 9 della legge 67/1988).

Sulla materia, sebbene la circolare non lo richiami, riteniamo opportuno continuare a considerare valido quanto già più ampiamente specificato dall’INPS l’anno scorso con il messaggio n. 6533 del 23 ottobre 2015.  In quella sede l’Istituto ha distinto l’applicazione delle riduzioni contributive di cui all’art. 9 della legge 67/1988 per le giornate lavorate in zone montane/svantaggiate e del bonus occupazionale previsto dalla legge di stabilità per le per le giornate lavorate in zona ordinaria del bonus stabilità 2015. Si tratta di specificazioni del tutto coerenti con le indicazioni della circolare in oggetto, ma che in attesa di eventuali ulteriori istruzioni, appaiono più esaustive soprattutto per chi concretamente dovrà applicarle. Cogliamo anche l’occasione per segnalare che, laddove ne ricorrano le condizioni, i datori di lavoro interessati potrebbero comunque riuscire a utilizzare interamente anche il bonus stabilità 2016, nella misura in cui le giornate lavorate in zona ordinaria siano sufficienti per ammortizzare l’ammontare annuo (3.020 €.) di incentivazione prevista, sempreché si sia nel limite del 40% di riduzione contributiva massima prevista.

 

Datori di lavoro agricoli

·      Proprio i datori di lavoro del settore agricolo, come nel 2015, beneficiano di uno sgravio analogo rispetto a quello individuato per tutti gli altri datori di lavoro. Per loro valgono meccanismi attuativi particolari, pur applicandosi, laddove non espressamente indicato, le regole generali d’incentivazione appena esaminate.

·      Il bonus sarà riconosciuto in base ALL’ORDINE CRONOLOGICO di presentazione delle domande all’INPS nel limite delle risorse finanziarie stanziate complessivamente e pari a 24,2 milioni di euro su 2 anni, distinte (novità di quest’anno) per assunzioni di impiegati/dirigenti, da un lato, per complessivi 5,8 milioni e, dall’altro, per quelle di operai, per complessivi 18,4 milioni (ricordiamo che l’anno scorso impiegati e dirigenti rientravano nella disciplina generale).

·      Nel caso di insufficienza delle risorse l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione.

·      Come nel 2015 il meccanismo di presentazione delle domande prevede:

Ø prima, una prenotazione del bonus che sarà confermata telematicamente dall’INPS in presenza di risorse entro 3 giorni;

Ø poi, ad assunzione avvenuta, l’invio della domanda definitiva da effettuare perentoriamente entro 14 giorni lavorativi dalla risposta dell’INPS, pena il venir meno delle risorse prenotate.

·      La procedura è la stessa per impiegati/dirigenti ed operai, ma i moduli sono distinti (“BIEN-AGRI” per i primi e “ASSUNZIONE OTI 2016” per i secondi).

·      Per gli impiegati/dirigenti l’INPS specifica che in presenza di part-time la prenotazione e l’accantonamento delle risorse saranno comunque effettuati senza un riproporzionamento delle stesse, in funzione del fatto che durante il rapporto potrebbero esserci variazioni dell’orario in corso d’opera, compresa la trasformazione in full-time (spetterà al datore il compito di riparametrare, anche in diminuzione, la quota di incentivo spettante sulla base dell’effettivo orario svolto).

·      Per gli operai si conferma l’impossibilità di beneficiare dell’incentivo se i lavoratori interessati siano stati occupati nell’anno precedente (2015):

Ø a tempo indeterminato;

Ø o a tempo determinato e contestualmente iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non

                                                                                                                 

 FONTE: CONFCOOPERATIVE - DIPARTIMENTO POLITICO SINDACALE

 Servizio Sindacale - Giuslavoristico