DETTAGLIO

INPS, FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

I termini e le condizioni per il versamento del contributo

Categorie: Sindacale Giuslavoristico

Tags: Fondo di integrazione salariale

L’Inps ha emanato il messaggio n. 306 del 26 gennaio 2016, con il quale informa che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 148/2015, il Fondo di solidarietà residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

Le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:

  • i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori. 

In questo caso, i datori di lavoro che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione dal 1° gennaio 2016. Rimangono ferme le medesime modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale con circolare n. 100/2014. Le aliquote contributive verranno conseguentemente aggiornate a decorrere dal mese di competenza gennaio 2016.

  • i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.

In quest'ultimo caso, e per i datori non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite, dall’Istituto, successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento in seguito all’adozione del decreto interministeriale  di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015.

FONTE: INPS