Dal 31 Luglio 2025 sono state attuate le disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale. L’introduzione della nuova disciplina con il Decreto del 30 gennaio 2025 si concretizza con una modifica sostanziale a quello del 1° ottobre 2024, che punta a migliorare la tracciabilità e la trasparenza dei movimenti di cereali in Italia.
I destinatari del decreto riguardano aziende agricole, cooperative agricole, consorzi, imprese commerciali e le imprese di importazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri.
Esclusi dall'obbligo:
- Imprese di trasformazione,
- Sementieri,
- Allevatori,
- Produttori che non detengono fisicamente il prodotto (es. conferiscono tutto a terzi).
L’obbligo di inserimento va effettuato se si presume nell’anno solare di superare, per le colture qui sotto riportate, i seguenti limiti.
Coltura
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Soglia annua (tonnellate)
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Frumento duro
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30
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Frumento tenero
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40
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Mais
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80
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Orzo
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40
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Sorgo
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60
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Avena
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30
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Farro, segale, miglio, frumento segalato, scagliola
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30
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L’inserimento dei dati avviene tramite registro telematico sul Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), alla sezione “Filiere > Carico/Scarico Cereali”. Il volume registrato deve essere espresso come tonnellate cumulative e aggregate.
Le operazioni vanno dichiarate trimestralmente e sono relative alle tonnellate totali cumulative di cereali, con scadenza il ventesimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre).
La registrazione dei dati trimestrali cumulativi si compone di:
- Quantitativi fisici in entrata e uscita fisica,
- Provenienza (Italia, UE, extra-UE),
- Tipo di cereale
- Operazioni effettuate anche a titolo gratuito o non commerciale.
Ai fini della registrazione, si deve considerate quantità e tempistica di reale entrata o uscita “fisica” del prodotto dal magazzino, indipendentemente dai vincoli contrattuali o condizioni commerciali di vendita.
Alla prima registrazione vanno inseriti i quantitativi a magazzino, su cui successivamente verranno calcolati carichi e scarichi trimestralmente.
Sono escluse dalla registrazione le operazioni di trasformazione industriale e il reimpiego aziendale interno.
Per chi non rispetta gli obblighi di trasparenza, dal 1° marzo 2025, incorrerà in multe da 500–2.000 € in caso di mancata registrazione e/o 2.000–4.000 € per comunicazioni incomplete o non conformi.
Tra le novità principali del decreto viene eliminata la “trasformazione” dalle operazioni da registrare e ridefinito il concetto di “operatore” (ora chi acquisisce o cede, non solo chi detiene).
Restano ancora aspetti da chiarire, in particolare il caso delle cooperative di trasformazione che non lavorano interamente il cereale in ingresso, ma ne trattengono una parte per la rivendita o altri usi.
In allegato all’articolo trovate il vademecum pubblicato dal SIAN per il funzionamento del portale con tutte le istruzioni dettagliate per la fruizione del servizio digitale e il primo accesso al registro.