Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del DL Milleproroghe 2025, Legge 21 febbraio 2025, n. 15. Fra le novità, nell’articolo 10, comma 8 quinquies, è stata prevista la riapertura del termine per presentare la domanda di iscrizione agli elenchi delle professioni, indicando come nuova data il 31 marzo 2025 (inizialmente la scadenza era il 6 agosto 2024).
L’iscrizione agli elenchi costituenti gli albi regionali è una fase preliminare e necessaria alla definizione del decreto ministeriale del ministro della Giustizia, che regolamenterà la nascita del nuovo Ordine delle professioni pedagogiche, che definirà la quota di iscrizione.
Nel Milleproroghe, nell’articolo 9, comma 8 -sexies, viene anche specificato che fino all’adozione del decreto del ministro della Giustizia che istituirà l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l’infanzia, che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi, possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali).
“La norma non dice che i professionisti devono aver effettuato l’iscrizione entro il 31 marzo per poter praticare la professione: dice solamente che quelli che lo hanno fatto possono continuare a praticare fino all’emanazione del successivo decreto- sottolinea Massimiliano Malè, pedagogista, direttore di servizi socio sanitari per la disabilità e consigliere del Consiglio di Presidenza di Confcooperative Federsolidarietà - E per coloro che non si sono iscritti, invece? Nulla cambia se hanno i requisiti previsti nella legge 55/24”.
“In ogni caso – consiglia Malè - meglio iscriversi comunque agli elenchi, anche perché l’iscrizione è piuttosto economica”. “Resta la preoccupazione – conclude - che qualche Pubblica Amministrazione o organismo di vigilanza pretenda quella pre-iscrizione per esercitare, richiesta avanzata non sulla base del testo di legge, ma solo delle numerose interpretazioni restrittive che stanno circolando nell’internet le quali – mi pare di poter serenamente sostenere – sono sostanzialmente prive di ragione e logica”.
Dlgs 62/2024
Nel Mille proroghe previste anche novità per quanto riguarda la disabilità: la sperimentazione prevista dal D. Lgs 62/24 (Riforma sulla disabilità) viene estesa ad altre province (se ne aggiungono 11) e durerà due anni e non più uno.