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Aprire una cooperativa sociale | Confcooperative Lombardia

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Come aprire una cooperativa sociale? La guida di Confcooperative Lombardia

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Tags: cooperativa sociale,   aprire una cooperativa sociale

Aprire una cooperativa sociale | Guida e costi

Cosa sono le cooperative sociali? Perché aprire una cooperativa sociale? È conveniente? E quanto costa? Negli ultimi anni le cooperative sociali hanno acquistato sempre più importanza all’interno del tessuto imprenditoriale italiano. Un vero e proprio boom legato alla flessibilità delle cooperative sociali di rispondere al mercato con soluzioni innovative, consentendo anche a chi ha risorse limitate di avviare un’impresa con successo.

Anche tu vuoi aprire una cooperativa sociale? Ecco la mini-guida per aiutarti a capire i passi giusti da fare:

Cos'è una cooperativa sociale?

In quali ambiti lavorano le cooperative sociali?

Cooperative sociali di TIPO A e B

Cooperative sociali a mutualità prevalente

I lavoratori in una cooperativa sociale: lavoratori soci, lavoratori non soci, soci volontari

Quanto costa aprire una cooperativa sociale?

 


 

Cos'è una cooperativa sociale?

La cooperativa sociale è un’impresa privata con finalità di interesse generale che persegue, contemporaneamente, l’interesse mutualistico dei soci e quello collettivo della comunità.

La cooperativa sociale è prima di tutto una società con scopo mutualistico: costituita quindi da persone che condividono l’obiettivo di conseguire, attraverso l’attività svolta dalla cooperativa, una stabile occupazione lavorativa o una risposta al loro bisogno di assistenza.

La cooperativa sociale ha però un ulteriore scopo: quello di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini (art. 1 comma 1 L. 381/91).

Risulta invece estraneo alla cooperativa sociale l’interesse speculativo che anima invece la partecipazione del socio nelle altre società. Sia chiaro, questo non significa che una cooperativa sociale non abbia come obiettivo quello di realizzare utili, anzi. A cambiare è però la destinazione degli utili prodotti: non a remunerare il capitale investito, ma a promuovere e sostenere l’attività svolta affinché realizzi l’interesse mutualistico dei soci e quello generale della collettività.

 

In quali ambiti lavorano le cooperative sociali?

Le cooperative sociali possono svolgere diverse attività: servizi sociali, sociosanitari ed educativi o occuparsi dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le cooperative sociali sono società a capitale sociale variabile (i soci possono entrare e uscire dalla società senza che ciò comporti modifiche nello statuto e quindi l’obbligatorio intervento del notaio).

La Cooperativa Sociale è di diritto un’Impresa Sociale.

 

I lavoratori in una cooperativa sociale

Le Cooperative Sociali prevedono principalmente 2 tipologie di lavoratori:

-       i lavoratori SOCI;

-       i lavoratori NON SOCI;

Nelle cooperative sociali sono poi ammessi anche i soci VOLONTARI.

 

I lavoratori SOCI

I soci lavoratori in una cooperativa sociale vengono retribuiti in funzione dell’attività lavorativa svolta all’interno della cooperativa, sulla base del contratto di lavoro (subordinato o autonomo) sottoscritto con la cooperativa e secondo le disposizioni contenute nello specifico regolamento interno della cooperativa.

A differenza di un lavoratore non socio, il lavoratore socio in una cooperativa sociale ha potere decisionale. In termini pratici significa che all’interno della cooperativa partecipa alla gestione dell’impresa, vota sul bilancio d’esercizio ed elegge gli organi sociali. In funzione della quantità e qualità del lavoro svolto in favore della cooperativa, il lavoratore socio può ricevere un’integrazione dello stipendio o compenso pattuito sotto forma di “ristorno” qualora la cooperativa a fine esercizio maturi un avanzo di gestione.

Possono diventare soci lavoratori anche i lavoratori svantaggiati che operano nelle cooperative di tipo “B”.

 

I lavoratori NON SOCI

Possono lavorare in una cooperativa sociale anche lavoratori (subordinati o autonomi) non soci. Si tratta in questo caso di semplici lavoratori la cui attività è regolata da un contratto di lavoro subordinato o autonomo, senza alcun loro coinvolgimento nella gestione dell’impresa.

 

I soci VOLONTARI

Lo statuto della cooperativa sociale può prevedere la presenza di soci volontari che prestano gratuitamente la loro attività per il perseguimento dello scopo sociale.

I soci volontari non possono superare la metà del numero complessivo dei soci e le loro prestazioni possono essere utilizzate solo in misura complementare e  non  sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali  previsti dalle disposizioni vigenti.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto dalla cooperativa sociale il  rimborso delle spese effettivamente sostenute e  documentate.

 

Cooperative sociali di tipo A e B

Le cooperative sociali si distinguono in 2 tipi: cooperative di TIPO A o di TIPO B. La tipologia di appartenenza della cooperativa è indicata nello statuto anche ai fini dell’iscrizione nella corrispondente sezione dell’albo regionale.

L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali è condizione per sottoscrivere con gli enti locali le convenzioni per l’inserimento lavorativo e, in taluni casi, per accedere a specifiche agevolazioni previste dalla legislazione regionale.


Cooperative sociali di tipo A

Le cooperative sociali di TIPO A svolgono le loro attività esclusivamente nei settori:

  • Sanitario;
  • Sociosanitario;
  • Educativo

incluse le seguenti attività aggiunte dal recente D.Lgs n. 112/17 in materia di impresa sociale:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
  • servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e di persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Le cooperative di Tipo A operano in favore di minori, anziani, disabili, emarginati attraverso l’organizzazione di servizi diurni, domiciliari, residenziali.

 

Cooperative sociali di tipo B

Le cooperative sociali di TIPO B sono finalizzate all’inserimento lavorativo, ossia promuovono l’occupazione di “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”.

Tra queste (articolo 4 della legge 381/1991):

  • indigenti
  • disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
  • minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
  • anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
  • tossico-dipendenti;
  • alcolisti;
  • profughi;
  • immigrati non abbienti.

Le cooperative sociali di TIPO B possono svolgere attività in tutti i settori diversi da quelli caratterizzanti le cooperative sociali di TIPO A.

Tra questi:

  • agricole;
  • industriali;
  • commerciali;
  • lavoro.

Le cooperative sociali di TIPO B godono di un differente trattamento previdenziale che gli viene riconosciuto in funzione del ruolo cruciale nell’integrazione nella società di persone fragili.

In ragione della rilevanza del fine, ossia promuovere e sostenere l’occupazione di lavoratori svantaggiati, alle cooperative sociali di tipo B può essere riservato l’accesso a procedure di affidamento di servizi e lavori delle pubbliche amministrazioni.

In sintesi queste le macrocategorie in cui le cooperative sociali possono scegliere di operare:

  • Servizi alla persona (tipo A);
  • Inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (tipo B). In particolare nelle cooperative sociali di tipo “B” le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% della forza lavoro impiegata (che siano soci lavoratori o lavoratori dipendenti);
  • Servizi alla persona e inserimento lavorativo (Miste: TIPO A + TIPO B).

 

Cooperative sociali a mutualità prevalente

Le cooperative sociali sono di diritto cooperative a mutualità prevalente.

Cosa significa?

A differenza della generalità delle cooperative che devono dimostrare di operare prevalentemente nell’interesse dei soci per accedere ad un regime fiscale di favore, le cooperative sociali, godono comunque di un trattamento fiscale di favore. E ciò in ragione dell’interesse della comunità comunque perseguito.

A differenza della generalità delle cooperative, le cooperative sociali devono però obbligatoriamente possedere in statuto le clausole di non lucratività (articolo 2514 c.c.) a garanzia che il lucro soggettivo dei soci sia sempre compresso rispetto allo scopo mutualistico ed all’interesse della collettività.

 

Quanto costa aprire una cooperativa sociale?

È possibile stimare in 1.500-2.500 euro la spesa minima per aprire una cooperativa sociale e per gli adempimenti iniziali tra cui, oltre alle spese del notaio, non bisogna dimenticare i costi per l'apertura di una partita Iva, l'iscrizione al Registro delle imprese e all’Albo Nazionale delle Cooperative, l'acquisto e vidimazione dei i libri sociali e contabili e i registri fiscali, la registrazione alla Camera di Commercio di competenza e all’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che la cooperativa sociale deve essere iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative tenuto dalla Camera di Commercio.