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Nuova Marcora, finanziamenti a tasso 0 per le cooperative | La guida

Nuova Marcora, finanziamenti a tasso 0 per le cooperative | La guida

L’agevolazione potrà essere richiesta direttamente attraverso CFI. Procedura a sportello

Categorie: Confcooperative LombardiaTi Segnaliamo

Tags: agevolazioni,   Nuova Marcora,   finanziamenti a tasso 0,   cooperativa sociale,   cooperativa lavoro,   guida

Nuova Marcora, in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021 pubblicato il decreto MISE 4 gennaio 2021 che rifinanzia il fondo diretto allo sviluppo di società cooperative, con interventi di patrimonializzazione e finanziamenti, la nascita di nuove imprese e il consolidamento o la riconversione di quelle esistenti.

La misura prevede finanziamenti agevolati a tasso 0 con procedura a sportello.

La Nuova Marcora potrà essere richiesta dalle cooperative direttamente attraverso CFI - Cooperazione Finanza Impresa, soggetto gestore riconosciuto dal MISE.

La misura è finalizzata a sostenere – attraverso un finanziamento agevolato – la nascita, lo sviluppo ed il consolidamento di società cooperative di produzione e lavoro e sociali di piccola e media dimensione, in cui CFI acquisisca, ovvero abbia già acquisito, una partecipazione temporanea di minoranza.


Nuova Marcora | Domanda, criteri e scadenze

 

In questo articolo:

La nuova Marcora per le cooperative di produzione, lavoro e sociali

Beneficiari

Finanziamento a tasso 0

Iniziative ammissibili

Spese ammissibili

Presentazione e valutazione delle domande

Erogazione del finanziamento

 

 

Nuova Marcora | Cooperative di produzione, lavoro e sociali

Lo strumento gestito da CFI - Cooperazione Finanza Impresa si rivolge alle società cooperative di produzione e lavoro e sociali di piccola e media dimensione (art. 7, comma 2, della Legge 27 febbraio 1985, n. 49).

Si tratta di uno strumento al quale le cooperative hanno fatto sovente ricorso, anche per interventi a sostegno di WBO (Workers buyout) ed in sinergia con gli interventi finanziari di Fondosviluppo.

 

Nuova Marcora | Soggetti beneficiari (art. 3)

Possono beneficiare delle agevolazioni “Nuova Marcora” le società cooperative di produzione e lavoro e sociali nelle quali la Società finanziaria partecipata dal MISE (CFI) che eroga il finanziamento agevolato acquisisca, o abbia già acquisito, una partecipazione temporanea di minoranza (art. 17, comma 2, della L. 49/85).

Le cooperative devono:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;

b) non essere qualificate come «imprese in difficoltà» ai sensi del Regolamento di esenzione;

c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposte a procedure concorsuali.

Non sono ammesse le cooperative:

a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione. 

 

Nuova Marcora | Finanziamenti a tasso 0 (art. 5)

Le agevolazioni consistono nella concessione di finanziamenti agevolati con le seguenti caratteristiche:

a) durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;

b) rimborso secondo un pian di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;

c) sono a tasso di interesse zero;

d) nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l'intero importo del programma di investimento;

e) sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla Società finanziaria L. 49/85 nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00.

 

L'agevolazione “Nuova Marcora” è concessa ai sensi:

a) dell'art. 17 del regolamento di esenzione se il finanziamento agevolato è finalizzato alla realizzazione di un programma di investimento, non ancora avviato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla società finanziaria;

b) del pertinente regolamento de minimis, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia concesso per esigenze di liquidità aziendale.

Nel caso in cui il finanziamento agevolato venga concesso per finalità di investimento, questo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, salvo concessione di una proroga.

I finanziamenti agevolati in questione non sono assistiti da alcuna forma di garanzia, né personale, né reale, né bancaria, né assicurativa. I crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Nuova Marcora | Iniziative ammissibili (art. 6)

Le agevolazioni Nuova Marcora sono concesse al fine di sostenere, sull'intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle società cooperative, come descritte nel paragrafo " Soggetti beneficiari”.

 

Nuova Marcora | Spese ammissibili: investimento o liquidità (art. 7)

I finanziamenti agevolati possono essere concessi per finalità di investimento e/o di capitale circolante, nel rispetto dei Regolamenti di esenzione applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la cooperativa, ovvero dal Regolamento “De minimis pesca”, per la finalità di investimento.

Per i finanziamenti concessi per finalità di capitale circolante, sono ammissibili le spese sostenute dalla società cooperativa nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti de minimis applicabili in relazione al settore di attività in cui opera la cooperativa.

 

Nuova Marcora | Presentazione e valutazione delle richieste (art. 8)

Le agevolazioni “Nuova Marcora” sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Le richieste di finanziamento agevolato sono presentate dalle società cooperative interessate alle Società finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi della Legge 49/85 secondo le modalità, gli schemi ed i termini contenuti in un Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di prossima emissione (vedi art. 15, comma 1).

 

Criteri

Le richieste sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) sussistenza, in capo alla società cooperativa richiedente, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, previsti dal presente decreto per l'accesso all'agevolazione;

b) conformità degli obiettivi del finanziamento alle finalità di cui riportate al paragrafo “Iniziative ammissibili”;

c) validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa e adeguato merito creditizio della società cooperativa richiedente, con particolare riferimento alla solidità patrimoniale e alle capacità di rimborso, anche previsionali, dei finanziamenti in essere.

 

Delibera di finanziamento

In relazione alle richieste di finanziamento positivamente valutate, le Società finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi della Legge 49/85 procedono alla delibera del finanziamento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di finanziamento completa delle informazioni/documenti richiesti.

La delibera di finanziamento agevolato è condizionata al positivo esito delle verifiche previste dal Codice antimafia, delle verifiche richieste dal regolamento registro nazionale aiuti, all'accertamento della regolarità contributiva della società cooperativa, nonché alla verifica della disponibilità delle risorse da parte del Ministero.

 

Nuova Marcora | Erogazione del finanziamento agevolato (art. 9)

Nel caso in cui il finanziamento agevolato venga concesso per finalità di investimento, le Società finanziarie Legge 49/85 effettuano l'erogazione in più soluzioni in relazione a stati di avanzamento lavori, fatta salva l'eventuale erogazione di un anticipo nella misura massima del 25 per cento del finanziamento concesso.

Il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono definiti nel contratto di finanziamento.

Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima in anticipazione, è comunque subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente.

Il Decreto direttoriale di cui all'art. 15, comma 1, specifica le condizioni e le modalità di erogazione del finanziamento agevolato, ivi inclusa la documentazione da presentare a corredo della relativa richiesta e alla richiesta di erogazione del saldo, nonché i termini per l'istruttoria della Società finanziaria e per l'erogazione del finanziamento. Ciascuna erogazione è in ogni caso condizionata al positivo esito delle verifiche previste dal Codice antimafia, all'accertamento della regolarità contributiva della società cooperativa.

Per la piena operatività della misura, dovrà poi essere stipulata un’apposita convenzione tra il MISE e le Società finanziarie L.49/85 (CFI), al fine di regolare le attività di gestione della misura da parte di queste ultime società.

Le disposizioni presenti nel Decreto si applicano alle richieste di finanziamento presentate successivamente alla data di pubblicazione del Decreto direttoriale di cui al comma 1 dell’art. 15 sul sito del MISE.

Per le domande presentate precedentemente a tale data, si applicano le disposizioni di cui al Decreto del MISE 4 dicembre 2014 e relativi provvedimenti di attuazione.

 

Decreto del MISE 4 gennaio 2021