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Legge Bilancio 2021, i provvedimenti per imprese e lavoratori

Legge Bilancio 2021, i provvedimenti per imprese e lavoratori

In dettaglio ecco tutte le novità previste dalla Legge di Bilancio 2021 su imprese, donne, dipendenti, famiglie, disoccupati, formazioni e pensioni

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: agevolazioni,   imprese,   agricoltura,   formazione,   Workers buyout,   Donne,   Pensioni,   famiglie,   pesca,   lavoratori,   contributi,   dipendenti,   Legge bilancio,   2021,   ammortizzatori,   aziende,   disoccupati,   professionisti,   autonomi,   incentivi assunzioni

La nuova Legge di Bilancio non introduce particolari novità in materia giuslavoristica e previdenziale, ma conferma, e in alcuni casi rimodula, le misure introdotte nel corso del 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19. 

Tra gli elementi particolarmente significativi della Legge di Bilancio 2021 sottolineiamo:

  • le norme per favorire la nascita e lo sviluppo di Workers Buyout sotto forma di cooperative;
  • estensione degli ammortizzatori COVID, inclusa la CISOA, con costi interamente a carico dello Stato (no contributo addizionale);
  • proroga del blocco dei licenziamenti al 31 marzo 2021;
  • un ammortizzatore sociale COVID dedicato al settore della pesca, soci di cooperative inclusi;
  • rilancio delle politiche attive del lavoro connessa alla riforma degli ammortizzatori sociali.

 

LEGGE BILANCIO 2021, LE NOVITÀ

In dettaglio ecco tutte le novità previste dalla Legge di Bilancio 2021:

Imprese: legge di Bilancio 2021

Pesca e agricoltura

Sport

Esonero contributivo e sospensione versamenti contributivi nel settore sportivo

Altro

 

Donne: legge di bilancio 2021

 

 

Lavoratori dipendenti: legge di bilancio 2021

 

Famiglie: legge di bilancio 2021

 

Disoccupati: legge di bilancio 2021

 

Formazione: legge di bilancio 2021

  

Pensioni: legge di bilancio 2021

 

Legge di bilancio 2021, le novità su credito e agevolazioni

 

Imprese

Proroga ammortizzatori COVID-19 e sgravi contributivi alternativi • Legge di Bilancio 2021   

La Legge di Bilancio 2021 prevede la concessione di nuove 12 settimane di trattamenti collocabili nel periodo 1°gennaio-31 marzo 2021 per CIGO e 1° gennaio-30 giugno 2021 per FIS e CIGD, fatto salvo che da queste ulteriori settimane andranno scalati periodi di ammortizzatori COVID eventualmente già autorizzati sulla base di precedenti provvedimenti qualora ricadano dopo il 1° gennaio 2021.

Particolarmente positivo il fatto che, diversamente dalle ultime proroghe, viene meno per tutti i datori di lavoro il contributo addizionale da versare in via generale in passato qualora si decidesse di ricorrere agli ammortizzatori.

Altra novità e differenza significativa la reintroduzione di un’estensione per ulteriori 90 giornate di CISOA con causale COVID in favore del settore agricolo fruibili nel primo semestre 2021.

I soggetti che potranno beneficiare di questa nuova tranche di trattamenti saranno per tutte le tipologie di ammortizzatori con causale COVID i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della legge anche se assunti dopo il 25 marzo 2020.  

In termini operativi, le procedure e le tempistiche ricalcano quelle già in uso da tempo, fatto salvo che in sede di prima applicazione le domande potranno essere inoltrate entro il prossimo mese di febbraio.

La proroga degli ammortizzatori COVID comporta conseguentemente anche quella dell’esonero contributivo(premi e contributi INAIL da pagare) fruibile in alternativa, fatta eccezione per il settore agricolo, dai datori di lavoro che non decidono di avvalersi delle nuove settimane di trattamento: in questo caso lo sgravio sarà praticabile per un periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale di cui si è goduto nei mesi di maggio e giugno 2020.

Infine, alla luce delle nuove 12 settimane di ammortizzatori richiedibili, viene data la possibilità ai datori di lavoro che abbiano già optato per la richiesta di esonero contributivo alternativo alla precedente proroga di rinunciarvi limitatamente alla quota di esonero non goduto, al fine appunto di poter richiedere nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale COVID.


Proroga o rinnovo di contratti a tempo determinato senza vincolo della causale • Legge di Bilancio 2021        

La Legge di Bilancio 2021 proroga fino al 31 marzo 2021 – anziché al 31 dicembre 2020 - il termine entro cui i contratti a tempo determinato, ferma restando la loro durata massima complessiva di 24 mesi, possono essere rinnovati o prorogati – sebbene per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi – anche in assenza del requisito della causale dovuta di norma per l’apposizione del termine.

In attesa di eventuali chiarimenti non risulterebbe tuttavia praticabile nuovamente da quei datori di lavoro che si siano già avvalsi di questa opportunità normativa già introdotta con il D.L. Agosto.

 

Ulteriore proroga sospensione licenziamenti • Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 dispone l’ulteriore proroga della sospensione dei licenziamenti economici tanto di natura individuale (motivati da giustificato motivo oggettivo) quanto di natura collettiva (disciplinati dalla legge 223/1991) fino al 31 marzo 2021 (anziché al 31 gennaio).

Si tratta anche in questo caso di una norma perentoria che riguarda indistintamente tutti i datori di lavoro a prescindere dalla loro fruizione o meno di ammortizzatori Covid.

I licenziamenti restano unicamente ammissibili per determinate fattispecie come già disciplinate puntualmente dal D.L. 104/2020:

  • cessazione definitiva attività dell’impresa con messa in liquidazione della società senza prosecuzione anche parziale della attività, nel caso in cui, nel corso della liquidazione, non si configuri cessione di un complesso di beni ed attività che possano configurare trasferimento di azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;
  • accordo collettivo aziendale sottoscritto da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisca esodi incentivati cui i lavoratori aderiscano su base volontaria (il divieto vale unicamente in relazione a tali lavoratori, ai quali verrà peraltro garantito l’accesso alla Naspi);
  • fallimento, quando non previsto esercizio provvisorio d’impresa, ovvero ne sia sancita la cessazione - nel caso d’esercizio provvisorio stabilito solo per uno specifico ramo d’azienda, divieto di licenziamento non s’applica in altri rami/settori.

Così come, - ricordiamo - in aggiunta a tali casistiche rimane la possibilità di recesso in caso di cambio di appalto e relativo assorbimento del personale interessato da parte della nuova impresa fornitrice del servizio con conseguente applicazione di clausola sociale.

 

Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro • Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 riduce l’orizzonte temporale per cui risulta praticabile il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: fruibile fino al 30 giugno 2021 e non più fino a fine 2021, con conseguente riduzione della relativa dotazione finanziaria per 1 miliardo di euro.

Entro questo nuovo termine sarà possibile praticare anche la cessione del credito verso terzi, credito che ricordiamo è pari, fino ad un massimo di 80 mila euro, al 60% delle spese sostenute per interventi tesi a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

 

Finanziamenti per misure di conciliazione adottate dalle imprese • Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 favorisce la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, nell’ambito del Fondo per le politiche della famiglia, sono stanziati 50 milioni di euro per il 2021 da destinare al sostegno di misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto (modalità attuative e di attribuzione delle risorse da definirsi tramite apposito decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata).


Potenziamento workers buyout cooperativi • Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 contiene un primo passaggio significativo, auspicato da tempo dal nostro sistema, riguarda l’aver sostanzialmente ricompreso nell’ambito del sistema di incentivi quelli destinati al recupero delle aziende in crisi da parte di società cooperative costituite da lavoratori provenienti dalle stesse aziende o in caso di aziende in cui i titolari intendano trasferire ai lavoratori l’azienda a prescindere dalla sussistenza di uno stato di crisi.

Ciò è avvenuto – con il c. 270 – aggiungendo tale ulteriore finalità al “Fondo per la crescita sostenibile” di cui all’art. 23 del D.L. 83/2012 che riconoscerà appunto appositi finanziamenti nel caso di WBO aventi tali caratteristiche secondo quanto sarà definito con specifica decretazione attuativa dal MISE di concerto con il MEF e avvalendosi degli investitori istituzionali del movimento cooperativo di cui all’art. 111-octies delle disposizioni attuative del Codice Civile (CFI, ma anche i fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative).

 Rispetto alla costituzione di WBO cooperativi sono previste anche le seguenti agevolazioni:

  • comma 271: l’esenzione fiscale per i lavoratori degli importi di TFR che vengono da loro destinati alla sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative in questione;
  • comma 272: l’esenzione dall’imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende, di quote sociali e di azioni (ex art. 3, c. 4-ter del TU sulle successioni e donazioni, D.Lgs. n. 346 del 1990) nonché dalla tassazione delle plusvalenze relative alle medesime operazioni, come prevista dall’articolo 58 del TUIR;
  • comma 273: la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. che come noto qualifica la cooperativa come “a mutualità prevalente” da rispettarsi soltanto a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione.

Sempre sul fronte del rafforzamento degli strumenti di sostegno al recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori, si prevede anche - cc. 259-262 – la possibilità per CFI di svolgere su incarico del MISE attività di assistenza e consulenza per specifiche iniziative di WBO. CFI - società finanziaria partecipata dal MISE e costituita appositamente per salvaguardare e incrementare l’occupazione mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative - potrà anche essere destinataria di fondi pubblici nazionali e regionali nonché svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione di fondi affidati a PA/enti aventi la finalità di sostenere l’occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative e di lavoro sociali.

Tutte novità a cui si aggiunge, sul fronte prettamente economico, un rifinanziamento della c.d. “Nuova Marcora” con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Nel complesso, si tratta di interventi normativi tutti orientati ad incentivare ancora maggiormente la nascita di nuove realtà cooperative anche e soprattutto attraverso la formula dei workers buyout ormai diffusamente praticati in diversi territori.

Proroga indennità settore pesca per sospensione attività • Legge Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 prevede Entro un limite di spesa di 12 milioni di euro, viene prorogata per il 2021 l’indennità giornaliera di 30 € da riconoscere come sostegno al reddito per i lavoratori, inclusi i soci lavoratori delle cooperative, coinvolti in periodi di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio/fermo pesca (misura per la cui attuazione bisognerà come al solito attendere apposito decreto interministeriale Lavoro-MIPAF-MEF).

Viene inoltre confermata anche per il 2021 la dotazione di risorse di 7 milioni di euro per il finanziamento dell’intervento, complementare al primo, per cui la medesima indennità giornaliera di 30 € è riconosciuta agli stessi soggetti fino ad un massimo di 40 giorni all’anno anche in presenza di una sospensione dell’attività NON derivante da arresto temporaneo obbligatorio (anche per l’attuazione di questa misura servirà apposito decreto interministeriale Lavoro-MIPAF-MEF).

Le indennità non vanno confuse con i nuovi ammortizzatori sociali dedicati al settore della pesca e introdotti per la prima volta in via sperimentale in considerazione della crisi legata al COVID-19 (cfr. più avanti).

 

Ammortizzatori settore pesca • Legge Bilancio 2021

Come da noi auspicato, in sede di discussione parlamentare, la Legge di Bilancio 2021 dispone nel limite di spesa di 31,1 milioni di euro per l’anno 2021 il riconoscimento di un trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori adibiti alla pesca – soci di cooperative inclusi - che abbiano subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, o una riduzione del reddito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si tratta di una misura destinata sia ai lavoratori subordinati sia agli autonomi riconoscibile per una durata massima di 90 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021.

Nel caso degli autonomi, requisito imprescindibile è una riduzione del reddito nel primo semestre 2021 almeno pari al 33% rispetto al reddito del primo semestre 2019, considerando a tal scopo il principio di cassa per cui il reddito sarà pari alla differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute relativamente ad ogni esercizio.

Lo strumento è ovviamente incompatibile sia con gli altri ammortizzatori COVID riconosciuti in base allo stesso provvedimento in questione sia in generale con altri ammortizzatori ordinari sempreché praticabili.

In termini di ammontare il sostegno sarà pari per i lavoratori subordinati agli importi massimi mensili del trattamento di cassa integrazione e per gli autonomi ad un valore di 40 euro al giorno (tutte somme esenti fiscalmente).

Le domande dovranno essere presentate all’INPS: nel caso di lavoratori subordinati entro il mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa; nel caso di lavoratori autonomi entro il 30 settembre 2021.

 

Esonero contributivo coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40 • Legge Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 proroga una misura già sperimentata in passato per il settore agricolo rappresentata dal riconoscimento di un esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali under 40 che siano nuovi iscritti alla previdenza agricola nell’anno 2021. Il meccanismo di esonero è lo stesso dell’anno scorso con uno sgravio al 100% valido per un massimo di 24 mesi, da applicarsi nel rispetto del regime de minimis e non cumulabile con altre riduzioni o esenzioni contributive.

 

Esonero contributivo e sospensione versamenti contributivi nel settore sportivo • Legge Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 introduce sperimentalmente stante le difficoltà del comparto, un nuovo esonero contributivo, anche parziale, nel settore sportivo dilettantistico (INAIL si paga) praticabile sul biennio 2020/2021 e per il quale vengono destinati 50 milioni di euro per ciascun anno.

Per gli operatori del settore nonché per le società sportive professionistiche, è disciplinata anche una nuova sospensione di adempimenti e versamenti contributivi (INPS e INAIL) in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 con un rinvio senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio o mediante rateizzazione fino a massimo 24 rate mensili di pari importo, con versamento prima rata sempre entro 30 maggio 2021.

 

Proroga di numerosi micro-interventi di sostegno al reddito • Legge di Bilancio 2021

Diverse sono le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2021 che in linea di continuità con interventi previsti negli anni passati prorogano anche per il futuro tutta una serie di misure in materia di ammortizzatori e sostegno al reddito: dalla proroga della CIGS in caso di cessazione di attività (c. 278), al sostegno al reddito per call center (c. 280), lavoro portuale (c. 281) e per i lavoratori delle imprese sequestrate/confiscate (c. 284), passando alla CIGS destinata alle imprese con rilevanza strategica (c. 285) o alla cassa in deroga e ad altre integrazioni e indennità per le situazioni di crisi aziendale incardinate presso l’unità di crisi del MISE (cc. 286-288), per le aree di crisi industriale complessa (cc. 289-90), nella regione Campania (c. 291), fino ad arrivare alle norme dedicate all’impiego dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità (cc. 292-296).


Fondo esonero pagamento contributi previdenziali per autonomi e professionisti • Legge di Bilancio 2021

Con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di € sul 2021 e rinviando ad uno o più decreti attuativi per le modalità operative, la Legge di Bilancio 2021 istituisce uno specifico fondo finalizzato a garantire l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali (premi e contributi INAIL da pagare) per lavoratori autonomi e professionisti con determinati requisiti: reddito complessivo non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta 2019 e riduzione del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 pari ad almeno il 33 % rispetto all’anno precedente.

L’esonero spetterà tanto ai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali INPS quanto, entro la quota del limite di spesa individuata attraverso la decretazione attuativa, ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali private. La misura è altresì destinata al personale sanitario o sociosanitario già in pensione ed assunto in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID19.

 

Indennità di continuità reddituale per autonomi Gestione separata INPS – ISCRO • Legge di Bilancio 2021  

La Legge di Bilancio 2021 istituisce in via sperimentale per il triennio 2021-2023, e nelle more di una riforma degli ammortizzatori sociali, in favore dei lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti che, di contro, in termini di copertura per il relativo finanziamento, subiranno un aumento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla medesima Gestione separata, pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali sia nel 2022 che nel 2023.

 L’indennità sarà riconosciuta per 6 mensilità in favore di soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (sono compresi quindi anche i collaboratori che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base).

L’importo dell’indennità sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e in ogni caso dovrà essere compreso tra 250 € (limite minimo) e 800 € (tetto massimo), limiti che saranno oggetto di rivalutazione annuale sulla base della variazione inflattiva come certificata da ISTAT. 

Per beneficiarne una sola volta nel triennio, i soggetti interessati potranno presentare in via telematica domanda di ISCRO all’INPS entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, allegando contestualmente l’autocertificazione dei redditi prodotti negli anni di interesse.

Nel limite di spesa di 70,4 milioni di euro per il 2021, di 35,1 milioni per il 2022, di 19,3 milioni per il 2023 e di 3,9 milioni per il 2024, il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. 

In termini di requisiti, da conservare peraltro durante tutto il periodo di percezione dell’indennità, i potenziali beneficiari: non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non devono beneficiare del Reddito di Cittadinanza; devono aver generato un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda; non devono aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito superiore a 8.145 €, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’inflazione ISTAT; devono risultare in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;  devono essere titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, relativamente all’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.


Donne

Avvio e rafforzamento imprenditoria femminile • Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 istituisce presso il MISE con una dotazione di risorse pari a 20 milioni di € per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, con dettagli operativi rinviati ad un prossimo decreto interministeriale (MISE-MEF-Pari Opportunità). Le linee di indirizzo per l’utilizzo di tale fondo saranno in realtà elaborate dal “Comitato Impresa Donna (che dovrà costituirsi presso il MISE).

Il fondo riguarderà specificatamente la promozione dell’attività di venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica realizzati da società con capitale detenuto in maggioranza da donne.

 

Fondo per il sostegno della parità salariale di genere • Legge di Bilancio 2021

Il fondo istituito dalla Legge di Bilancio 2021 presso il Ministero del Lavoro con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per il finanziamento di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro. Si demanda a un successivo decreto attuativo interministeriale (Lavoro-MEF) l’individuazione delle modalità di attuazione della norma.

 

Sgravi contributivi per assunzioni di donne a tempo determinato o indeterminato • Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021, ricorrendo ai finanziamenti disponibili con il Programma Next Generation EU e previa quindi autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, lo sgravio contributivo previsto dalla legge 92/2012 (art. 4, cc. 8-11) applicabile per le assunzioni di donne in determinate condizioni, viene esteso in via sperimentale alle assunzioni di donne effettuate negli anni 2021-2022 innalzando contestualmente per il biennio la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro dal 50 al 100% nel limite di un importo annuo pari a 6.000 €. 

La durata dello sgravio è pari a 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. Condizione imprescindibile posta per la fruizione del beneficio in questione è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto per il datore di lavoro calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti e al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate/collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; i dipendenti a tempo parziale sono ovviamente da calcolarsi proporzionalmente in base al rapporto tra ore pattuite e normale orario di lavoro a tempo pieno.


Lavoratori dipendenti

Stabilizzazione detrazione lavoratori dipendenti già introdotta nel II semestre 2020 • Legge di Bilancio 2021

In termini di riduzione del cuneo fiscale la Legge di Bilancio 2021 mette a regime la detrazione per lavoratori dipendenti fino ad un massimo di reddito pari a 40 mila euro già prevista con il D.L. 3/2020 seppur solo per il secondo semestre 2020.

 

Tutele per lavoratori fragili e semplificazioni per certificazioni stato quarantena • Legge di Bilancio 2021  

Le disposizioni in parte anche da noi auspicate, previste dalla Legge di Bilancio 2021, che si muovono nella duplice direzione di:

prorogare seppur per ora fino al 28 febbraio 2021 alcune tutele in favore dei c.d. lavoratori fragili, per i quali così, durante questi due primi mesi dell’anno, viene così ripristinata sia la possibilità a svolgere di norma la propria attività in modalità di lavoro agile, laddove praticabile, sia in alternativa, qualora non compatibile, di vedersi equiparato il periodo di assenza dal lavoro a ricovero ospedaliero/trattamento di malattia (cc. 481-482);

sopprimere dal 1° gennaio 2021 il presupposto che per la certificazione di malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria il certificato del medico curante debba necessariamente contenere gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica che ha dato origine alla quarantena o alla condizione in esame (passaggio previsto dal c. 484 che dovrebbe evitare per il futuro situazioni paradossali e fluidificare procedure che nei mesi appena passati, a causa di alcuni ritardi e lentezze applicative, hanno generato non pochi problemi per le imprese).

 

Famiglie

Assegno unico famiglia 2021 • Legge di Bilancio 2021

Nella Legge di Bilancio 2021  è previsto un incremento per oltre 3 miliardi del fondo istituito per sostenere con un contributo economico le famiglie con figli e la riorganizzazione degli istituti di sostegno e valorizzazione della famiglia. La misura, entrerà in vigore nel 2021. Lo stanziamento va collegato con la proposta di legge già approvata dalla Camera e ora all’attenzione del Senato - "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi" (A.S. 1892) - primo tassello attuativo del c.d. Family Act.

Peraltro, sempre in tema di assegno universale e servizi alla famiglia in base all’art. 1, c. 2, un cospicuo finanziamento compreso tra i 5 e i 6 miliardi verrà garantito a decorrere dal 2022 dal Fondo per gli interventi di riforma del sistema fiscale, stante il fatto che l’assegno universale dovrebbe comportare il graduale superamento/soppressione di tutta una serie di misure parcellizzate oggi in vigore (es. ANF, bonus bebé, Bonus mamma domani) comprese soprattutto le attuali detrazioni IRPEF per figli a carico.


Proroga con ampliamento congedo obbligatorio padre lavoratore • Legge di Bilancio 2021

Viene prorogato anche per il 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente con il riconoscimento di 3 giorni in più rispetto all’anno scorso. Il congedo, da fruire come noto entro 5 mesi dalla nascita del figlio, passa ida 7 a 10 giorni a carico della fiscalità generale. In questo modo si recepisce il contenuto della direttiva comunitaria attualmente vigente. Contestualmente viene prorogata per quest’anno anche la possibilità per il padre lavoratore di godere di un giorno aggiuntivo di permesso, in sostituzione tuttavia di un giorno di astensione obbligatoria della madre.

 

Disoccupati

Fondo politiche attive del lavoro • Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 con una dotazione complessiva di risorse sul 2021 pari a 500 milioni di euro, da trasferirsi successivamente all’ANPAL ma in via preliminare condizionata all’autorizzazione di queste misure nell’ambito de programma europeo React-Eu, si dispone:

  • il finanziamento di un nuovo programma nazionale denominato “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL), cui vanno 233 milioni, per la presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale dei soggetti senza lavoro (tutto ciò mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro per i quali si rinvia ad un apposito decreto attuativo Lavoro-MEF che, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, dovrà individuare le singole prestazioni da garantire per ciascuna tipologia di beneficiari insieme a procedure e caratteristiche dell’assistenza);
  • nelle more dell’avvio del programma GOL di cui sopra e attingendo ai restanti 267 milioni, il rifinanziamento dell’assegno di ricollocazione che viene contestualmente esteso anche a soggetti disoccupati da oltre 4 mesi nonché a beneficiari di CIGS per crisi aziendale o per cessazione di attività (ricordiamo che lo strumento consiste nell’erogazione di un voucher compreso tra 250 e 5 mila euro e spendibile dal beneficiario presso CPI o strutture e agenzie per il lavoro accreditate che eroghino servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di lavoro).

 

Formazione

Rifinanziamento apprendistato, alternanza scuola lavoro e sistema IFTS/ITS • Legge di Bilancio 2021

In continuità con gli anni passati la Legge di Bilancio 2021  incrementa di 55 milioni di € per il 2021 e di 50 milioni di € per il 2022 le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato di I livello e di alternanza scuola-lavoro riconducibili al c.d. sistema duale. In questo modo, contando sui 75 milioni di € di finanziamento base garantiti a decorrere dal 2018 in base all’art. 110 della legge 205/2017, le risorse complessivamente a disposizione per questo ambito sono così pari a 130 milioni nel 2021 e a 125 milioni nel 2022.

Va anche segnalata, ai sensi del c. 298, la dotazione di risorse aggiuntive pari a 20 milioni destinata sul 2021 al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nell’ambito del quale operano come noto gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), che in molte realtà territoriali agiscono a stretto contatto con le imprese.

 

Pensioni

Proroghe e novità in materia pensionistica • Legge di Bilancio 2021

Come ormai da alcuni anni diverse sono le disposizioni che interessano la materia pensionistica:

  • la proroga anche per il 2021 di un accesso pensionistico anticipato sia con Opzione donna (c. 336) sia con APE sociale (cc. 339-340);
  • la proroga fino al 2023 della c.d. isopensione Fornero, vale a dire della possibilità concessa ai lavoratori in esubero di accedere al pensionamento anticipato secondo determinate regole previste dalla legge 92/2012 (art. 4, cc.1-7), sempreché raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento ordinario entro i 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (c. 345);
  • una nuova - la nona - salvaguardia in favore dei c.d. esodati (cc. 346-348);
  • il potenziamento del c.d. contratto di espansione interprofessionale, strumento finalizzato come noto a favorire la fuoriuscita di personale in esubero/prossimo alla pensione in cambio di una quota comunque di nuove assunzioni:  prorogato anche per il 2021 e praticabile oltretutto da una platea più ampia di realtà - aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti nonché fino a 250 unità entro certi limiti specifici in luogo del vincolo delle 1.000 unità richieste nel biennio appena passato - contestualmente, ne viene profondamente rivista la sua disciplina di riferimento (art. 41, del decreto legislativo 148/2015) al fine di stimolarne l’utilizzo in questo particolare momento di crisi rendendolo più favorevole per le parti coinvolte e riducendo in parte determinati costi che su più fronti i datori di lavoro devono sostenere per favorire appunto la fuoriuscita del personale coinvolto dall’accordo sindacale;
  • il principio secondo cui anche le settimane non interessate da attività lavorativa rientranti nell’ambito di un contratto di lavoro part-time di tipo verticale e ciclico siano in un certo modo comunque rilevanti ai fini dell’anzianità contributiva per maturare il diritto alla pensione (c. 350).