INDENNITÀ ENTI GESTORI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14-9-2020 il decreto del Presidente del Consiglio 23 luglio 2020 “Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti” in attuazione dell’art. 104 del decreto legge 34/2020 cosiddetto “Rilancio”.
COVID, FONDO DA 40 MILIONI PER INDENNITÀ ACQUISTO DPI STRUTTURE DISABILI
Il comma 3 del decreto legge ha creato il "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità” con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per il riconoscimento di una indennità agli enti gestori per garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti.
CENTRI DISABILI, SPESE AMMISSIBILI PER RICHIEDERE L'INDENNITÀ
Le risorse vengono attribuite alle regioni. All’art. 1, comma 2 del DPCM 23 luglio si stabilisce che le spese ammissibili, limitatamente a quelle sostenute dalle strutture a partire dal 17 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020, che concorrono al riconoscimento dell’indennità agli enti gestori sono le seguenti:
a) acquisto di strumenti diagnostici o di misurazione della temperatura;
b) formazione specifica del personale relativamente alle modalità con le quali prevenire la trasmissione dell'infezione da SARS COV-2;
c) acquisto di prodotti e sistemi per l'igiene delle mani, igiene respiratoria, nonché' dispositivi di protezione individuale, incluse le mascherine di tipo chirurgico;
d) costi di sterilizzazione delle attrezzature utilizzate e sanificazione ambientale;
e) interventi di manutenzione ordinaria e sanificazione degli impianti di climatizzazione;
f) acquisto di strumenti per la comunicazione delle informazioni di sicurezza;
g) acquisto di tablet e dispositivi per videochiamate;
h) trasporto aggiuntivo derivante dalla riorganizzazione delle attività dovuta alla chiusura delle strutture semiresidenziali.
EROGAZIONE INDENNITÀ DPI
L’art. 3, in merito all’erogazione delle risorse, stabilisce che ciascuna regione provvede a determinare l'ammontare massimo di contributo concedibile, in base al numero effettivo degli utenti con disabilità di ciascuna struttura al 17 marzo 2020. L’ammontare può essere modulato secondo il tipo di regime in essere con le strutture operanti nel territorio regionale, laddove a diversi regimi corrispondano protocolli di sicurezza diversi.
Le regioni, provvedono a dare adeguata comunicazione ai potenziali beneficiari e procedono all’erogazione delle risorse spettanti alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, previa presentazione delle ricevute quietanzate che dimostrino il sostenimento effettivo dei costi, entro quarantacinque giorni dal 31 luglio (termine tuttavia già superato), ovvero, se successivo, dall'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nelle more del trasferimento delle risorse spettanti, le regioni possono anticipare una quota parte, a valere sui loro rispettivi bilanci, alle strutture semiresidenziali per persone con disabilità.
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