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Covid, novità: regole trasporti, sì a mascherine all’aperto, obbligo misurazione temperatura

Covid, novità: regole trasporti, sì a mascherine all’aperto, obbligo misurazione temperatura

Cosa dice il Dpcm del 14 luglio e l'ordinanza 580 di Regione Lombardia

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Regione Lombardia,   Coronavirus,   Covid-19,   mascherine,   dpcm,   obbligo rilevazione temperatura

COVID, DPCM 14 LUGLIO

Il recente DPCM 14 luglio 2020 ha prorogato fino al 31 luglio 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020. Con la sostituzione dell’allegato 15 del precedente DPCM sono introdotte alcune novità in merito alle modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19.

COVID, NOVITÀ TRASPORTO AEREO, FERROVIARIO E NCC

In materia di trasporto pubblico:

-        Nel trasporto aereo è consentito ai vettori di definire con i gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l’imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell’aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nell’imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell’imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in prossimità delle cappelliere); è altresì previsto che gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell’imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle stesse cappelliere.

-        Nel trasporto ferroviario sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online) è consentito al vettore di derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei casi in cui:

• l’aria a bordo venga rinnovata sia mediante l’impianto di climatizzazione sia mediante l’apertura delle porte esterne alle fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni, nonché nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura del Gestore, della temperatura in stazione prima dell'accesso al treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;

• sia garantito l’utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;

• siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potrà essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;

• deve essere sempre esclusa la possibilità di utilizzazione dei sedili contrapposti (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui non sia possibile garantire permanentemente la distanza interpersonale di almeno un metro; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili contrapposti, dovrà essere, comunque, nel corso del viaggio comunicato l’obbligo del rispetto di tale prescrizione; resta, comunque, ferma la possibilità di derogare a tale regola qualora i passeggeri siano conviventi nella stessa unità abitativa;

• ciascun passeggero rilasci, al momento dell’acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta: (i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni; (ii) di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; (iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione dei servizi ferroviari utilizzati;

• Sussista l’obbligo di limitare al massimo, se non strettamente necessari, gli spostamenti e i movimenti nell’ambito del treno.

-        Nel trasporto con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, nonché per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, ferme restando le regole già prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio dell’aria etc, il vettore può derogare al distanziamento interpersonale di un metro purché:

• sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti prima della salita a bordo del veicolo; • non sia consentito viaggiare in piedi;

• per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l’utilizzo di una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori;

• ciascun passeggero rilasci, al momento dell’acquisto del biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta: (i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni; (ii) di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; (iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare l’Autorità sanitaria competente nell’ipotesi in cui qualsiasi dei predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro otto giorni dall’arrivo a destinazione de servizio utilizzato;

• Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai mezzi, evitando peraltro il più possibile i movimenti all’interno del mezzo stesso.

Il DPCM richiama, prorogandone l’efficacia fino al 31 luglio 2020, le restrizioni alla mobilità internazionale introdotte con ordinanza del Ministero della Salute del 9 luglio 2020 che “vieta l'ingresso  e  il  transito  nel  territorio  nazionale  alle persone che nei quattordici giorni antecedenti  hanno  soggiornato  o transitato nei seguenti Paesi: a) Armenia; b) Bahrein; c) Bangladesh; d) Brasile; e) Bosnia Erzegovina; f) Cile; g) Kuwait; h) Macedonia del Nord;  i) Moldova; j) Oman; l) Panama; m) Peru'; n) Repubblica Dominicana,  sospendendo altresì i voli diretti e indiretti da e per i suddetti Paesi”.

 

 

ORDINANZA N. 580 DEL 14 LUGLIO 2020 DI REGIONE LOMBARDIA

Regione Lombardia è intervenuta a sua volta con ordinanza n. 580 del 14 luglio 2020 ad integrazione di quanto previsto dal DPCM 14 luglio 2020 prevedendo “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33”.

Obbligo rilevazione temperatura sui luoghi di lavoro

L’ordinanza conferma integralmente quanto già previsto nella precedente ordinanza del 29 giugno 2020 su limiti e condizioni per la ripresa delle attività economiche. E’ in particolare confermato l’obbligo di rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro quali misure di prevenzione che assicurano adeguati livelli di sicurezza.

Obbligo mascherine: no all'aperto se a distanza, sì nei luoghi pubblici chiusi e mezzi di trasporto  

Rilevanti sono invece le novità rispetto l’obbligo di utilizzo delle mascherine. Rimane confermato “l’obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto”. All’aperto, invece, “tale obbligo si applica in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego”. L’obbligo di utilizzo della mascherina rimane confermato, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, per il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali e rimangono ulteriormente ferme le specifiche disposizioni relative a determinate attività economiche, produttive e sociali come disciplinate dalle linee guida allegate alla presente ordinanza. E’ infine richiamata la disposizione già contenuta nei precedenti provvedimenti in base alla quale “Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina di cui all’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.

 

LE DISPOSIZIONI SONO VALIDE FINO AL 31 LUGLIO 2020

Le disposizioni dell’ordinanza producono i loro effetti dalla data del 15 luglio 2020 e sono efficaci fino al 31 luglio 2020.

 

Per ogni necessità di ulteriore chiarimento o assistenza, è possibile contattare la propria Confcooperative territoriale di appartenenza.

 

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Covid-19, obbligo rilevazione temperatura a lavoro in Lombardia

 

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