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Obbligo di comunicazione annuale per le cooperative iscritte all’Albo Nazionale delle Cooperative di Abitazione

Obbligo di comunicazione annuale per le cooperative iscritte all’Albo Nazionale delle Cooperative di Abitazione
Scadenza 30 giugno 2016

Categorie: Confcooperative Habitat

Tags: Abitazione

Scade il 30 giugno, per gli enti iscritti all'Albo Nazionale delle Cooperative di Abitazione, il termine per inviare al Ministero dello Sviluppo Economico l'obbligo di comunicazione relativo alle attività svolta nel corso dell’anno precedente.

L’obbligo della comunicazione all’Albo Nazionale delle Cooperative di Abitazione rimane tuttora valido anche se, a seguito dell’entrata in vigore, dall’anno 2004, della riforma del diritto societario, le cooperative di abitazione, al pari di tutte le altre Cooperative, indipendentemente dal settore di appartenenza, devono essere iscritte anche all’Albo delle Società Cooperative istituito con Decreto 23-6-2004 del Ministero Attività Produttive.

Inoltre, pur non essendo più prevista la cancellazione dall’Albo in caso di inadempimento, si rischia nel caso di “iscrizione sospesa” di non poter comunque partecipare a bandi riguardanti assegnazioni di aree o eventuali finanziamenti pubblici.

La comunicazione è da trasmettere mediante posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale e va indirizzata a:

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali
Divisione IV- Albo Nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e dei loro Consorzi
Viale Boston, 25 - 00144 ROMA

Indirizzo di posta elettronica certificata:
dgvescgc.alboedilizie@pec.mise.gov.it


Le cooperative che non avessero la disponibilità della firma digitale possono inviare la documentazione, scansionata e sottoscritta dal presidente, tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In questo caso è necessario allegare la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

 

Si precisa inoltre che, in relazione a quanto disposto nel Regolamento adottato dal Comitato per l’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro Consorzi:

1. Si definisce “contributo pubblico” (art. 1) qualsiasi forma di elargizione o di agevolazione proveniente da Enti pubblici, comprese le assegnazioni di aree.  

L’articolo 13, comma 2, della Legge 31-1-1992 n. 59, con il quale è stata disposta l’istituzione dell'Albo Nazionale, prevede infatti espressamente che le cooperative edilizie (e loro Consorzi) che intendano ottenere contributi pubblici devono documentare l’iscrizione all’Albo medesimo. Risulta ora confermato che l’iscrizione all’Albo è requisito essenziale per ottenere, non solo contributi pubblici di tipo finanziario, ma anche la semplice assegnazione di aree da parte di enti pubblici [N.B. Precisazione espressamente richiesta da Federabitazione Nazionale ed accolta dal Comitato per l’Albo].

2.  Non è più indicata come causa di immediata cancellazione dall’Albo (art. 13) il mancato invio della relazione annuale da parte della Cooperativa o del Consorzio; ciò significa quindi che il mancato invio mette l’Ente cooperativo interessato in una situazione di “sospensione” che, pur non prevedendo la cancellazione dall’Albo, non consente tuttavia il rilascio del certificato di iscrizione in caso di eventuale richiesta da parte dell’Ente stesso fino a quando non sarà sanata la situazione con l’invio, ancorché in ritardo, della relazione annuale.

I dati numerici richiesti nello schema di comunicazione annuale devono essere riferiti o all’intero anno 2015 (ad esempio alloggi realizzati nell’anno) oppure alla data del 31-12-2015 (numero soci iscritti nel libro soci, numero degli alloggi in costruzione o soltanto progettati relativamente ai programmi in corso di attuazione).

È inoltre ancora prevista l’indicazione del numero di iscrizione al Registro Prefettizio, anche se , a seguito della istituzione del nuovo Albo delle Società Cooperative di cui al D.M. 23-6-2004, l'operatività è cessata a partire dall’anno 2005, e riguarda soltanto le cooperative già iscritte all’Albo Nazionale delle Cooperative di Abitazione entro il 31 dicembre 2015.

Si ricorda che il numero minimo di soci, affinché la cooperativa possa mantenere il diritto all’iscrizione all’Albo, è 18 (diciotto) alla data del 31-12-2015.

Infine, che non sono ammesse trasmissioni contenenti relazioni annuali riferite a più enti.

Per le cooperative che sono state recentemente cancellate dall’Albo, si fa presente che qualora ne abbiano interesse, potranno presentare nuovamente domanda di iscrizione.

FONTE: FEDERABITAZIONE - CONFCOOPERATIVE