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Semplificazione accesso al Fondo di garanzia per le PMI innovative

Semplificazione accesso al Fondo di garanzia per le PMI innovative
Estese alle PMI innovative gran parte delle agevolazioni previste per le start-up 

Categorie: Credito E Finanza

Tags: innovazione

Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato il Decreto Interministeriale 23 marzo 2016 concernente Criteri e modalità semplificati di accesso all’intervento del Fondo di garanzia in favore di PMI innovative.

Il Decreto è emanato in attuazione del D.L. 3/2015 (Decreto Investment Compact), che estende alle PMI innovative gran parte delle agevolazioni previste in favore delle start-up innovative, tra cui l’accesso gratuito e semplificato all’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (art. 30, comma 6, D.L. 179/2012).

Beneficiari

“PMI innovative” di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui al medesimo articolo 4, comma 2: piccole e medie imprese costituite nella forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata anche nella forma di s.r.l. semplificata) o di società cooperativa; residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea (o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo) purché con sede produttiva o filiale in Italia; non quotate, con bilancio certificato e in possesso di almeno due tra i seguenti requisiti: spese in ricerca, sviluppo e innovazione almeno pari al 3% del maggior valore tra fatturato e costo della produzione; forza lavoro costituita da 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza oppure costituita per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; essere titolari di un brevetto o un software registrato alla SIAE.

Iniziative ammissibili e agevolazione

Il Fondo prevede la concessione di una garanzia a fronte di finanziamenti per operazioni a breve e medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti.

L’importo massimo complessivamente garantibile per ogni PMI innovativa è pari a 2,5 milioni di euro, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni.

Il Fondo copre fino all’80% dell’ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta, o l’80% dell’importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia.

Procedure e termini

L’impresa deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi accreditato che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

Sulle operazioni finanziarie riferite alle PMI innovative la garanzia del Fondo è concessa mediante procedura semplificata, in base alla quale il merito creditizio dell’impresa non sarà valutato dal gestore del Fondo, ma direttamente dalle singole banche erogatrici il finanziamento o dai confidi.

A tale procedura semplificata è possibile accedere se sono rispettati i seguenti requisiti:

·      la PMI innovativa rientri nella Fascia 1 o nella Fascia 2 di valutazione sulla base dei modelli di cui al decreto interministeriale del 27 dicembre 2013;

·      il soggetto finanziatore, in relazione al’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria, ad eccezione delle garanzie personali o concesse dai Confidi e dagli altri fondi di garanzia.

Alle domande presentate sarà assegnata priorità in fase di istruttoria e presentazione al Consiglio di gestione del Fondo.

 

Riferimenti normativi

Decreto Interministeriale 23 marzo 2016