DETTAGLIO

REGOLAMENTO PRESTITO IPOTECARIO VITALIZIO

In vigore dal 2 marzo

Categorie: Confcooperative Habitat

Tags: Prestito ipotecario vitalizio

È stato pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16-2-2016 il regolamento sulla disciplina del prestito ipotecario vitalizio, in vigore dal 2 marzo. 

Di seguito il commento delle principali norme, atteso che l’istituto potrà interessare anche i soci di Cooperative di Abitanti che hanno ottenuto l’assegnazione di alloggi negli anni passati.

Come noto, il prestito ipotecario vitalizio è una particolare tipologia di finanziamento senza rate, destinato a persone fisiche con più di 60 anni di età con un titolo di proprietà su un immobile residenziale.In specie, si tratta di un’alternativa alla nuda proprietà che consente di ottenere liquidità senza perdere la proprietà dell’immobile.

Tale istituto è stato introdotto nella legislazione italiana con l’art. 11-quaterdecies del D.L. n. 203/2005, convertito in legge n. 248/2005, normativa successivamente modificata con la legge n. 44 del 2/4/2015. In particolare, il prestito ipotecario vitalizio ha per oggetto la concessione, da parte di banche o altri intermediari finanziari, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 60 anni. 

Al fine di apprestare forme di tutela ai “soggetti finanziati”, il Decreto in esame, all’art. 2, detta talune regole per l’offerta al pubblico dei prestiti e per la trasparenza e certezza dell’importo oggetto del finanziamento, dei termini di pagamento, degli interessi e di ogni altra spesa dovuta. 

  • Vengono specificatamente previsti i contenuti dei prospetti relativi al piano di ammortamento, agli interessi e quant’altro necessario. 
  • Il finanziatore non può esigere il pagamento delle spese sostenute qualora il richiedente decida di non sottoscrivere il contratto.
  • Inoltre, il finanziatore è tenuto a consegnare gratuitamente un prospetto informativo con l’indicazione:

       1) dell’importo finanziato, con specifica della percentuale del valore di perizia dell’immobile offerto in garanzia;

       2) della somma che sarà erogata al soggetto finanziato al netto delle imposte e di tutti i costi correlati al finanziamento, compresi quelli di istruttoria, notarili, della perizia estimativa e della polizza assicurativa.

  • È accordata la facoltà al richiedente di acquistare la polizza assicurativa obbligatoria anche da un soggetto diverso dal finanziatore.
  • Il soggetto finanziatore è tenuto a specifici obblighi informativi, con periodicità annuale, in merito agli importi costituenti il capitale finanziato e al capitale da restituire a scadenza.
  • L’art. 3 disciplina i casi e le formalità che comportano una riduzione significativa del valore di mercato dell’immobile.

In particolare, il soggetto finanziatore può richiedere il rimborso integrale del finanziamento in un’unica soluzione in taluni casi, quali tra l’altro la morte del richiedente, il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull’immobile. 

FONTE: FEDERABITAZIONE - CONFCOOPERATIVE