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Cooperative di Abitazione - obbligo di comunicazione annuale per le cooperative iscritte all’Albo Nazionale

Cooperative di Abitazione - obbligo di comunicazione annuale per le cooperative iscritte all’Albo Nazionale

Scadenza il 30 giugno 2023

Categorie: News tecnicheConfcooperative Habitat

Tags: abitare,   albo. cooperazione

Le Cooperative edilizie di abitazione e loro Consorzi iscritti all’Albo Nazionale (art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59) devono inviare entro il 30 giugno 2023 la comunicazione annuale per documentare l’attività svolta nell’anno 2022.

 La comunicazione va inviata a

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi e sulle Società
Divisione IV - Albi, contributi degli enti cooperativi, studi e analisi sul sistema cooperativo
Viale Boston, 25 - 00144 Roma

Deve essere inviata esclusivamente per via telematica e firmata digitalmente dal legale rappresentante al seguente indirizzo: dgvescgc.alboedilizie@pec.mise.gov.it.
Nel caso in cui il legale rappresentante non sia munito di firma digitale, la comunicazione deve essere sottoscritta con firma olografa, poi scannerizzata ed inviata tramite pec con allegata la fotocopia del documento di identità.

 Il mancato invio della comunicazione annuale, anche se non comporta più l’automatica cancellazione dall’Albo dell’ente, costituisce inadempienza di legge. Pertanto, il mancato invio, previa istruttoria da parte degli Uffici ministeriali competenti, verrà sottoposto all’ esame del Comitato, con la conseguenza che non verrà rilasciato il certificato d’iscrizione fino a quando la comunicazione non sarà stata inviata.

 Per evitare la cancellazione dall’Albo, è necessario che dalla comunicazione trasmessa al Ministero risulti che, alla data del 31 dicembre 2022, il numero dei soci non sia inferiore a 18..

Per le Cooperative che sono state recentemente cancellate dall’Albo, si fa presente che qualora ne abbiano interesse, potranno presentare nuovamente domanda di iscrizione.

Si ricorda, inoltre, che deve essere sempre allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.