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Covid-19, obbligo vaccinale per gli over 50

Covid-19, obbligo vaccinale per gli over 50

Cosa cambia per le imprese

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Covid-19,   vaccino,   green pass

Covid-19, un nuovo decreto legge (del 7 GENNAIO 2022, N.1) introduce l’obbligo vaccinale per chi ha compiuto i 50 anni (o li compirà entro il 15 giugno). L’obbligo decorre dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022. L’eventuale inadempimento dell’obbligo vaccinale, entro il 1° febbraio 2022, è sanzionato con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro.

 Dal 1° febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale già previsto tra gli altri per il personale della scuola, è esteso anche al personale delle università, degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50

Il decreto prevede anche un obbligo specifico per i lavoratori over 50. In particolare, dal 15 febbraio 2022 per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati i lavoratori ultracinquantenni devono possedere e sono tenuti a esibire il cosiddetto Super Green Pass (o Green Pass rafforzato). L’obbligo riguarda chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato. La disposizione si applica anche a tutte le persone che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti, o di volontariato nei luoghi indicati dal decreto, anche sulla base di contratti esterni.

 Queste disposizioni non si applicano a chi è esente dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita per gravi motivi, il datore di lavoro adibisce i lavoratori interessati a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione. Discorso diverso, invece, per i lavoratori interessati che comunicano di non avere il Super Green Passo o che comunque ne sono privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro: in tal caso sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione, e comunque non oltre il 15-6-2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Previsto anche il divieto di accesso ai luoghi di lavoro dei lavoratori over 50 senza Super Green Pass. In caso di violazione del divieto prevista una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
Il datore di lavoro che non effettua i controlli o non adotta le misure organizzative necessarie è soggetto alla sanzione da 400 a 1.000 euro.

 Tutte le imprese, fino al 15-6-2022, possono applicare le regole già previste in altri decreti: dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata del lavoratore privo di Super Green Pass, il datore di lavoro può assumere un’altra persona in sostituzione per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15-6-2022.

 

Tempi e validità per il Green Pass

In sintesi, quali sono oggi le regole sull’obbligo di vaccinazione? Nel dettaglio:

  • La prima dose di vaccino ha validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.
  • Al completamento del ciclo (si tratta in genere della seconda dose, che deve essere somministrata dopo alcune settimane dalla prima) la certificazione ha durata di 9 mesi e, dall’1-2-2022, di 6 mesi.
  • La dose di richiamo (la terza salvo il caso di chi ha contratto la malattia) può essere somministrata dopo 4 mesi dalla seconda.
  • Per chi ha contratto il virus, la certificazione ha validità di 6 mesi.

 

Green Pass base, dove è richiesto

Fino al 31 marzo 2022, l’accesso ad alcuni servizi e attività, è consentito esclusivamente a chi ha il Green Pass Base. In particolare, per i  servizi alla persona (con decorrenza 20 gennaio 2022); uffici pubblici, servizi postali, finanziari e servizi bancari, attività commerciali, ad eccezione di quelle ritenute necessarie per soddisfare esigenze primarie ed essenziali della persona (come supermercati e farmacie) e il cui elenco dettagliato sarà individuato con DPCM (con decorrenza 1° febbraio 2022); colloqui in presenza con detenuti ed internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori (con decorrenza 20 gennaio 2022). Le verifiche circa il rispetto dei predetti obblighi relativi agli accessi alle attività e ai servizi sopra citati spettano ai titolari, gestori o responsabili degli stessi.

 

Casi “positivi” in ambito scolastico, le nuove regole

Sono modificate le regole per la gestione dei casi di positività in ambito scolastico. In particolare, si prevede che nella gestione dei contatti stretti con persone risultate positive al Covid-19, nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, per gli alunni valgono ora le seguenti regole:

1) nella scuola dell’infanzia, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o classe, si applica una sospensione delle attività per la durata di 10 giorni;

2) nelle scuole primarie: in presenza di un caso di positività nella classe, si applica la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da effettuarsi al momento di avvenuta conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni; in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica la didattica a distanza per 10 giorni;

3) nelle scuole secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale: con un caso di positività nella classe, si applica l’autosorveglianza, con utilizzo di mascherine del tipo FFP2, con didattica in presenza; con due casi di positività nella classe, per i soggetti vaccinati (con ciclo primario o dose di richiamo) o per i soggetti guariti da meno di 120 giorni, si applica l’autosorveglianza con utilizzo di mascherine del tipo FFP2, con didattica in presenza. Per gli alunni non vaccinati o non guariti nei termini di cui sopra, si applica la didattica a distanza per 10 giorni; con almeno 3 casi di positività nella classe, si applica la didattica a distanza per 10 giorni.