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Imprese, obblighi di pubblicità e trasparenza delle erogazioni pubbliche

Imprese, obblighi di pubblicità e trasparenza delle erogazioni pubbliche

I chiarimenti del ministero

Categorie: Legislativo Legale

Tags: obblighi trasparenza

Con la Circolare n. 6/2021, dedicata agli OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE EROGAZIONI PUBBLICHE il Ministero risponde ad alcuni quesiti riguardanti imprese, associazioni, fondazioni e Onlus.

In particolare:

  • non determinano l’insorgenza dell’obbligo i contributi e gli apporti di natura corrispettiva derivanti da prestazioni sinallagmatiche (contratti a prestazioni corrispettive), ovvero di natura retributiva o risarcitoria: costituiscono, dunque, erogazioni pubbliche, da cui sorge l’obbligo di comunicazione, esclusivamente quei vantaggi che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico, come è il caso di tutti i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell’articolo 12, L. 241/19903;
  • non costituiscono erogazioni pubbliche oggetto di comunicazione i vantaggi e gli aiuti “aventi carattere generale” in virtù dei quali il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni”. Viene così confermata l’esclusione dagli obblighi di trasparenza delle agevolazioni fiscali e dei regimi fiscali speciali (quali ad es. i regimi dedicati alle società cooperative), nonché l’esclusione del contributo del cinque per mille;
  • in tema di definizione del soggetto pubblico erogante, ribadisce che sono soggetti agli obblighi di pubblicità gli apporti effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente non da tutte le PPAA, ma solo da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1655, e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 336 (nel mantenere il richiamo alle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all’articolo 2- bis, D.L.vo 33/2013, vengono così eliminati dal novero dei soggetti erogatori le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle PP.AA.);
  • infine, fornisce chiarimenti sul nuovo regime sanzionatorio in vigore da gennaio 20207, ribadendo che solo nel caso in cui il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non abbia adempiuto all'obbligo stesso entro 90 giorni dalla contestazione mossagli dall'amministrazione competente, troverà applicazione la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto.

 

Per tutte le questioni interpretative non affrontate in questa comunicazione – con particolare riferimento all’applicazione alle società cooperative e alle associazioni – si rinvia integralmente alla CIRCOLARE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO N. 15/2019.