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Covid, le restrizioni dal 7 al 15 gennaio

Covid, le restrizioni dal 7 al 15 gennaio
Le misure approvate dal decreto Legge n. 1 del 2021 per il contenimento del coronavirus

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   divieti,   covid,   gennaio 2021

Il 5 gennaio 2020 è stato approvato il Decreto Legge n. 1 del 2021 con l’obiettivo di introdurre ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 per il periodo 7 gennaio- 15 gennaio 2021

Si ricorda che lo scorso 3 dicembre 2020 era stato stato emanato un DPCM che doveva regolamentare le misure restrittive in vigore fino al 15 gennaio 2021. Il successivo 18 dicembre erano state introdotte con Decreto Legge n. 172 ulteriori misure per il periodo delle festività natalizie, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Le misure introdotte dal D.L. n. 1/21 vanno ad integrare quelle già previste dal DPCM 3 dicembre 2020; resta quindi confermato l’impostazione dei precedenti provvedimenti riguardo alla differenziazione territoriale (zona gialla, arancione e rossa) delle misure restrittive adottate in funzione delle condizioni epidemiologiche ivi accertate.

A prescindere dal livello di rischio di ciascuna regione valgono su tutto il territorio nazionale le seguenti limitazioni alla libertà di spostamento:

- Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;

- Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure proprie della zona rossa di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure previste per la zona arancione (restano consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia);

- Fino al 15 gennaio 2021 nelle regioni in zona rossa è consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi (per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso capoluoghi di provincia)

Riguardo alla ripresa delle attività scolastiche il D.L. modifica quanto era stato stabilito dal DPCM 3 dicembre 2020 (che aveva fissato al 7 gennaio la ripresa della didattica delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in presenza per almeno il 75 per cento della popolazione studentesca): la ripresa della didattica in presenza per gli istituti di secondo grado è posticipata all’11 gennaio e limitata al 50 per cento della popolazione scolastica. Nelle regioni in zona rossa e in tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio, la didattica delle istituzioni scolastiche superiori si conferma a distanza. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza e riprende regolarmente il 7 gennaio 2021 (salvo che per le regioni in zona rossa per le quali valgono le relative misure restrittive).

Il D.L. prevede poi specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del del vaccino contro il contagio da COVID-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.