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Esonero contributivo per nuove assunzioni da agosto a dicembre 2020 | Le istruzioni

Esonero contributivo per nuove assunzioni da agosto a dicembre 2020 | Le istruzioni

Chi può fare la domanda, procedura e importo dell'esonero

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: lavoro,   assunzioni,   esonero contributivo

A distanza di mesi dall’entrata in vigore delle norme,  da INPS le istruzioni operative per la fruizione da parte dei datori di lavoro dell’esonero contributivo in presenza di nuove assunzioni effettuate tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020.

Si ricorderà che con il D.L. Agosto, ad esclusione del settore agricolo, è stato introdotto un regime di decontribuzione così articolato:

  • art. 6: esonero contributivo valido per 6 mesi (premi INAIL da pagare), nel limite massimo annuo di 8.060 € da riparametrare e calcolare su base mensile per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che non risultino aver avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti con la stessa impresa;
  • art. 6: stesso esonero di cui sopra riconosciuto anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale effettuate nel settore turistico e negli stabilimenti balneari ovviamente in relazione alla durata dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi.

Per richiedere i benefici tutti i datori di lavoro interessati possono già presentare domanda all’INPS utilizzando il modulo on-line “DL104-ES” disponibile sul sito dell’Istituto nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

Una volta autorizzato, la fruizione del beneficio è a conguaglio attraverso idonea compilazione dei flussi di Uniemens a partire da quello di competenza di novembre 2020, con recupero degli eventuali arretrati per i mesi già trascorsi da comunicare sempre attraverso i flussi Uniemens di competenza del mese di novembre/dicembre 2020 o gennaio 2021. Nel merito la circolare chiarisce tutti gli aspetti applicativi di cui tener presente come di seguito sintetizzati.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO, CHI PUÒ FARE LA DOMANDA 

Ad esclusione come detto del settore agricolo, vi rientrano tutti i datori di lavoro privati, ANCHE NON IMPRENDITORI, per cui come per la gran parte degli incentivi occupazionali e laddove ricorrano le condizioni, ne possono beneficiare anche le Organizzazioni datoriali come Confcooperative.

 

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

L’esonero di cui all’art. 6 riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato - sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine - compresi contratti part-time (per i quali si opererà come di prassi un riproporzionamento del medesimo incentivo) e a scopo di somministrazione.

Benché non vi fosse alcun dubbio, l’INPS precisa che la misura è ovviamente riconosciuta per i rapporti di lavoro ritenuti legittimi anche se gli stessi sono instaurati tra una cooperativa e un socio-lavoratore ai sensi della legge 142/2001.

Sono invece esclusi i contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia), tutti i contratti intermittenti nonché di lavoro domestico.

Come previsto dal legislatore, l’esonero per 6 mesi di cui all’art. 6 sarà applicabile ex novo anche qualora si procedesse nella finestra temporale 15 agosto-31 dicembre 2020 alla trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti balneari già oggetto di esonero ai sensi dell’articolo 7.

 

IMPORTO DELL’ESONERO

L’esonero riguarda unicamente contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di 6 mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino a massimo 3 mensilità.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pertanto pari a 671,66 € (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia andrà riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

L’incentivo, peraltro cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote contributive, sarà fruibile nel limite richiamato sempreché ci sia ovviamente capienza rispetto alla contribuzione dovuta che può essere sgravata, dalla quale come ricorda INPS, sono escluse e quindi da versare specifiche voci quali ad esempio la contribuzione per il FIS e il contributo dello 0,30% per i fondi interprofessionali (FONCOOP).


ULTERIORI REGOLE E REQUISITI

  • Ulteriori condizioni da osservare, come chiarito da INPS, riguardano:
  • regolarità contributiva;
  • assenza di violazioni e ottemperamento degli obblighi di legge;
  • rispetto della contrattazione collettiva leader;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, in merito ai quali tuttavia l’INPS chiarisce che comunque, l’esonero in questione è praticabile anche laddove i datori di lavoro fossero interessate da sospensioni di lavoro legate all’emergenza epidemiologica, vale a dire stessero fruendo di ammortizzatori COVID-19, per cui ricorre la fattispecie di evento oggettivamente non evitabile (c.d. EONE);
  • compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato seppur solo con riferimento al beneficio previsto ai sensi dell’art. 7 per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale effettuate nel settore turistico e negli stabilimenti balneari perché solo in tal caso l’esonero si configura come misura selettiva per la quale è prevista l’autorizzazione da parte della Commissione Europea.