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Emergenza Covid, le nuove misure dal 14 ottobre

Emergenza Covid, le nuove misure dal 14 ottobre

Gli obblighi  del DPCM 13 ottobre 2020 validi fino al 13 novembre

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: spettacoli,   sport,   Disabilità,   lavoro agile,   servizi alla persona,   musei,   Coronavirus,   pubblica amministrazione,   dpcm,   covidi,   dpcm 13 ottobre,   obbligo utilizzo mascherine,   attività produttive,   accesso strutture sanitarie,   congressi,   feste,   strutture ricettive

Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 13 ottobre 2020 con cui vengono adottate nuove misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le nuove misure, (salvo diversi termini di durata, previsti per le singole misure) si applicano in sostituzione di quelle contenute nel DPCM del 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020 e saranno efficaci dal 14 ottobre al 13 novembre 2020.


+++Misure aggiornate dal DPCM 18 ottobre 2020 in vigore fino al 13 novembre+++


Nel dettaglio:

  • Obbligo utilizzo mascherine 

  • Attività produttive industriali e commerciali

  • Servizi alla persona e accesso strutture sanitarie

  • Disposizioni specifiche per la disabilità

  • Nuove restrizioni sulle attività sportive

  • Musei, spettacoli e congressi

  • Divieto feste al chiuso e all'aperto

  • Strutture ricettive

  • Lavoro agile PA


 

IL DPCM 13 OTTOBRE 2020: LE NUOVE MISURE

Obbligo utilizzo mascherine 

Prosegue l’obbligo di utilizzo della mascherina e di dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

- nei luoghi chiusi accessibili al pubblico

- nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private 

- in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. 

Rimane l'obbligo di rispettare i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.

È introdotta la forte raccomandazione sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Sono esenti dall'utilizzo della mascherina

- i bambini di età inferiore ai sei anni;

 - i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità; 

- i soggetti durante lo svolgimento dell’attività sportiva.



 

Attività produttive industriali e commerciali

Su tutto il territorio nazionale, lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali dovranno rispettare le prescrizioni del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020  (leggi anche:  Coronavirus e sicurezza lavoro, cosa fare? Il nuovo protocollo) tra il Governo e le parti sociali nonché, per le parti competenza, il Protocollo condiviso per la regolamentazione e il contenimento del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e le parti sociali e il Protocollo condiviso per il settore del Trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.


Servizi alla persona e accesso strutture sanitarie

Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei loro territori e che individuino protocolli o linee guida utili a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento. 

Divieto per gli accompagnatori di pazienti di permanere nelle sale di attesa degli ospedali o nei dipartimenti per le emergenze. L’accesso di parenti e visitatori in strutture sanitarie e di ospitalità a lunga degenza, residenze sanitarie (RSA), strutture residenziali o riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti o non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, la quale dovrà adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire il rischio di contagi.


Disposizioni specifiche per la disabilità

Le attività sociali e socio-sanitarie, erogate dietro autorizzazione o su convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, dovranno essere svolte secondo piani territoriali adottati dalle Regioni, garantendo con specifici protocolli il rispetto delle misure per la prevenzione del contagio e la tutela della salute di utenti e operatori. 

Le persone con disabilità motorie, intellettive, sensoriali o con problemi psichiatrici, o non autosufficienti, possono ridurre il distanziamento sociale con gli addetti e accompagnatori.


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Nuove restrizioni sulle attività sportive

Presenza pubblico eventi e competizioni sportive

La presenza di pubblico per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.


Sport di contatto

Lo  svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport  è consentito solo da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi ed è invece vietato in tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport.

 

Musei, spettacoli e congressi

Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica, a condizione che siano rispettate le distanze sociali e le altre misure di contenimento. Consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche o all’aperto, purché sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, con posti preassegnati e distanziati, con un numero massimo di 1000 spettatori se all’aperto e 200 spettatori se in luoghi chiusi. 

Assicurato l’accesso a musei, e altri luoghi di cultura a condizione che sia garantito un accesso contingentato tale da evitare assembramenti di persone e che tra i visitatori sia rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, nel pieno rispetto dei protocolli o linee guida delle Regioni o della Conferenza delle Regioni.

Consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo modalità organizzative consone alle dimensioni e ai luoghi, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale.


Divieto feste al chiuso e all'aperto

Vietate le attività di discoteche, sale da ballo o simili, sia al chiuso che all’aperto. Divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.


Viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

 

Nuove restrizioni per bar e ristoranti

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo;

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Continuano ad essere consentite le attività di mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti.

 

Strutture ricettive

Le attività delle strutture ricettive potranno essere esercitate a condizione che sia rispettato il distanziamento sociale, con garanzia della distanza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni.

 

Lavoro agile PA

Da ultimo viene previsto nuovamente per le pubbliche amministrazioni l’incentivo al lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, ripristinando l’obbligo di garantire che almeno il 50% del personale impiegato nelle attività operi secondo le modalità del lavoro agile come era previsto dall’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Per tutto quanto non richiamato sopra rimangono ferme le regole già contenute nei precedenti DPCM 7 settembre 2020 e 7 agosto 2020.

 

Per ogni necessità di ulteriore chiarimento o assistenza, è possibile contattare la propria Confcooperative territoriale di appartenenza.

 

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