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Lombardia, le norme anti-Covid fino al 15 ottobre

Lombardia, le norme anti-Covid fino al 15 ottobre

Cosa dice l'ordinanza 604 di Regione Lombardia

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Regione Lombardia,   Lombardia,   Coronavirus,   divieti,   mascherine,   obblighi,   temperatura,   rilevazione temperatura,   covid,   misurazione temperatura lavoro

Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza n. 604 del 10 settembre 2020 che riprende le principali prescrizioni già formulate nelle precedenti ordinanze relative alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

L’ordinanza conferma integralmente quanto già previsto nella precedente ordinanza del 13 agosto 2020 e del 31 luglio 2020.

L’ordinanza è valida fino al 15 ottobre 2020.

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OBBLIGO RILEVAZIONE TEMPERATURA SUI LUOGHI DI LAVORO

Sono confermati i consueti obblighi a carico dei datori di lavoro di:

- Rilevare la temperatura corporea del personale prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale

- Rilevare la temperatura corporea del personale qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite)

- Non consentire l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al personale se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°

- Isolare momentaneamente le persone con temperatura superiore a 37,5° 

- Comunicare, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.

OBBLIGO DI MASCHERINA NEI LUOGHI CHIUSI E MEZZI DI TRASPORTO

 

E’ confermato anche per il territorio regionale l’obbligo di usare le mascherine a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. Tale obbligo si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. 

In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego. 

Restano esclusi da tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina di cui all’art. 10 comma 2 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

 

PRIMA INFANZIA, RILEVAZIONE TEMPERATURA  E NORME ANTI-COVID

Sono richiamati anche le prescrizioni già introdotte dall’ordinanza n. 596 del 13 agosto 2020 a proposito della rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia:

- E’ raccomandata “fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, all’ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia.

In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio;

Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS);

il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità.

Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell’eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata.


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Per ogni necessità di ulteriore chiarimento o assistenza, è possibile contattare la propria Confcooperative territoriale di appartenenza.