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Riconoscimento indennità Covid aprile maggio 2020

Riconoscimento indennità Covid aprile maggio 2020

La circolare Inps

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   covid19,   indennità inps

In applicazione di quanto previsto dall’art. 84 del provvedimento Rilancio – ancora in fase di conversione in Parlamento – nella circolare in oggetto l’INPS detta le istruzioni operative per la fruizione di una serie di indennità già riconosciute dall’INPS nel mese di marzo ai sensi del D.L. 18/2020, ora estese e in parte riformulate.

Presentazione nuova domanda indennità INPS

In linea generale, fatta salva una rappresentazione analitica di tutte le diverse casistiche contenuta nella circolare (par. 5), la presentazione di una nuova domanda è necessaria solo laddove il potenziale beneficiario debba fornire ulteriori informazioni (non in possesso dell’Istituto) ai fini dell’esame e dell’ammissione delle istanze rispetto a quanto previsto dal D.L. 34/2020

Bonus 600 euro maggio

I chiarimenti dell’Istituto puntualizzano alcuni aspetti degni di attenzione che riguardano sia la proroga dell’erogazione dei 600 € per il mese di APRILE in favore dei medesimi soggetti che ne hanno beneficiato a marzo - partite IVA, collaboratori, e lavoratori stagionali del turismo (per questi ultimi, come chiarito dal legislatore, anche se somministrati) – sia il riconoscimento a vantaggio delle stesse categorie di una nuova e analoga indennità per il mese di MAGGIO innalzata nel valore a 1.000 €, concedibile tuttavia in presenza di nuove e determinate condizioni.

Ad esempio, relativamente al beneficio per il mese di maggio, l’INPS approfondisce (par. 1) il requisito richiesto a partite IVA ed autonomi di comprovare una riduzione del reddito per almeno un 33% rispetto allo stesso periodo del 2019 (valore auto-dichiarato dal beneficiario che l’Istituto verificherà con Agenzia delle Entrate e che implica, come si può comprendere, la necessità per l’interessato di inviare in questo caso una nuova specifica domanda all’INPS).

Così come (par. 3), una domanda ex novo all’INPS andrà inviata dai lavoratori in somministrazione impiegati presso realtà operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali - solo quelle riconducibili ai codici ATECO espressamente richiamati in circolare – visto che per loro l’indennità non era stata inizialmente contemplata, mentre invece possono beneficiarne nella misura di 600 € per aprile e di 1.000 € per maggio.

Gestione separata

Non dovranno invece inviare nessuna nuova domanda né i collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS - par. 2 - né i lavoratori stagionali (non somministrati) dei settori del turismo e degli stabilimenti balneari - par. 4 – fatto salvo che se non avessero già chiesto l’indennità è comunque loro data la facoltà di presentare istanza seppur solo per la mensilità di maggio.

Regole incumulabilità e incompatibilità indennità INPS

Nelle ultime pagine della circolare l’INPS affronta, quindi, il tema del monitoraggio delle risorse stanziate per la copertura di tali indennità (par. 6), le regole di incumulabilità ed incompatibilità tra le diverse indennità nonché con altre prestazioni previdenziali (par. 7) segnalando, infine (par. 8), che sui provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità COVID-19 di cui all’art. 84 del D.L. Rilancio non è ammesso ricorso amministrativo, potendosi proporre unicamente azione giudiziaria.

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