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Contributi a fondo perduto – Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E

Contributi a fondo perduto – Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E

L'approfondimento di Confcooperative

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   contributi a fondo perduto,   covid,   agevolazioni a fondo perduto,   reddito e fondo perduto,   bonus fondo perduto,   aiuti fondo perduto,   agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n. 15/E (all.) contenente chiarimenti per poter usufruire dell’agevolazione del contributo a fondo perduto introdotta dall’articolo 25 del D.l. Rilancio (D.l. n. 34/2020). 

Come è noto, trattasi dell’agevolazione a vantaggio degli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita Iva, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019, colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid 19. 

Nella Circolare, l’Agenzia delinea in maniera dettagliata i passi da seguire, le condizioni che devono sussistere e le ulteriori prescrizioni utili per accedere al contributo (qui tutte le info su Contributi a fondo perduto, tutte le istruzioni per fare la domanda). 

Tra i soggetti ammessi ad accedere al contributo, l’Agenzia specifica che esso è fruibile anche dalle imprese esercenti attività agricola o commerciale in forma di impresa cooperativa e, al ricorrere di determinate condizioni, anche dalle società tra professionisti. 

Allo stesso modo, rientrano tra i soggetti ammessi, gli enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Nel prosieguo si evidenziano alcuni specifici chiarimenti resi dall’Amministrazione.

 

(Finalità) L’Agenzia ha anzitutto ribadito che l’agevolazione è nata con la finalità di compensare,

almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di

operatori economici.

 

(Ambito soggettivo)

È stato altresì chiarito che il contributo spetta agli imprenditori individuali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato (i); ai soggetti che producono reddito agrario, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia che producono reddito d’impresa (ii); agli enti non commerciali che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (iii); agli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (iv), e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti (v); alle persone fisiche e alle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR (vi). L’Amministrazione precisa che tra i soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del comma 1, sono «ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa».

 

(Esclusioni soggettive)

Vi sono tuttavia specifiche esclusioni connesse alla natura dell’attività svolta, si tratta: degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, dei comuni, delle unioni di comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni (degli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR) (i); degli intermediari finanziari, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione non finanziaria ed assimilati (soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi) (ii); degli enti e delle persone fisiche che producono redditi non inclusi tra i quelli d’impresa o agrario, come ad esempio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, lettere i) e l) (iii); da coloro «che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» (iv); dai lavoratori dipendenti (v); dagli esercenti arti e professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (vi); i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata (articolo 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) (vii); i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) (viii); i soggetti i cui redditi sono unicamente riconducibili allo status di «lavoratore dipendente» (ix).  

Ne consegue che, le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso. Ciò vale anche nel caso di soci lavoratori dipendenti. Pertanto, ad esempio, nell’ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di dipendenti della medesima, quest’ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto COVID-19, sussistendone gli ulteriori requisiti.

 

Tali considerazioni valgono anche nell’ipotesi di un soggetto persona fisica che esercita un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (o sia titolare di reddito agrario) e che contestualmente abbia lo status di pensionato. Inoltre, la fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 è destinata al singolo contribuente, a prescindere dalla circostanza che eserciti contestualmente più di un’attività ammissibile alla fruizione del contributo (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).


Nel caso in cui un soggetto esercita attività d’impresa (o sia titolare di reddito agrario) e contestualmente rientri in una delle categorie di esclusione prevista, lo stesso può comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 in relazione alle attività ammesse al contributo stesso (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti).

 

Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza (viceversa, qualora solo successivamente all'erogazione del contributo a fondo perduto COVID-19, il soggetto beneficiario - esercente attività d'impresa o di lavoro autonomo, società o altro ente percettore - cessi l’attività, lo stesso non è tenuto alla restituzione del contributo).

 

(Requisiti per ottenere il beneficio)

Ai fini del diritto al contributo è necessario che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare), l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, o i compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, non devono essere superiori a 5 milioni di euro (i) l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (ii).

 

(Calcolo del contributo)

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La percentuale applicabile è stabilita in relazione ai ricavi o compensi relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 19 maggio 2020, ovvero la data di entrata in vigore del Decreto rilancio, che per i soggetti aventi il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare è il 2019. In particolare il legislatore ha previsto le seguenti percentuali: il 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000 (i); il 15 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a € 1.000.000 (ii); il 10 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a € 5.000.000 (iii). Nel caso in cui i soggetti beneficiari avessero diritto ad un contributo che, sulla base dei calcoli sopra esposti fosse inferiore al minimo o pari a zero, per mancanza di dati da confrontare (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di coloro che hanno avviato l’attività nel mese di maggio 2019), il legislatore nel comma 6 ha previsto che il contributo qui in esame stesso spetta, in ogni caso, per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche e € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (fermo restando che si tratti di soggetti che rientrano tra quelli inclusi nell’ambito applicativo della disposizione normativa). Possono beneficiare altresì del contributo minimo anche i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che in fase di start up non avevano ancora conseguito ricavi nel 2019 e che quindi sarebbero stati penalizzati dal confronto con il mese di aprile 2020.

 

(Natura del contributo e concorso alla formazione del reddito)

Sul piano contabile tale contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio” in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID19. In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico. Tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul valore aggiunto (IRAP), non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del TUIR, e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR. Ne consegue, pertanto, che tale contributo non è assoggettato alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’articolo 28, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

(Modalità di fruizione del contributo)

I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione della sussistenza di tutti i requisiti2. L’Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, eroga il contributo mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

 

(Compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato)

L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di euro 800.000 per impresa. Gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate. Inoltre, agli aiuti concessi a imprese operanti in specifici settori si applicano ulteriori condizioni e soglie più basse (ad esempio euro 100.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli). Se un'impresa opera in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, dovrà essere assicurato con mezzi adeguati, come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di euro 800.000 per impresa.

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