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Covid-19, cosa riapre dopo il DPCM 11 giugno e l’ordinanza 566 di Regione Lombardia

Covid-19, cosa riapre dopo il DPCM 11 giugno e l’ordinanza 566 di Regione Lombardia

Rimane l'obbligo di mascherina e misurazione della temperatura 

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Lombardia,   Coronavirus,   covid19,   dpcm,   ordinanza regione lombardia

Il recente DPCM 11 giugno 2020 e l’ordinanza regionale n. 566 del 12 giugno 2020 confermano il progressivo allentamento delle misure di contenimento anti-contagio disposte negli ultimi mesi. 

Le disposizioni introdotte con il DPCM 11 giugno 2020 si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020

Le prescrizioni introdotte dall’ordinanza regionale invece producono i loro effetti dal 15 giugno 2020 fino al 30 giugno 2020.


In Lombardia obbligo di mascherina, distanza di sicurezza e misurazione temperatura

Sono confermati l’obbligo di mascherina e di distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;ogni qualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione e, in generale, in ogni attività sociale esterna. 

Sono altresì confermati l’obbligo di misurazione della temperatura corporea per i lavoratori al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro (per saperne di più leggi: Covid-19, obbligo rilevazione temperatura a lavoro in Lombardia) e la raccomandazione della misurazione della temperatura per i clienti e fornitori. 


Di seguito tutte le novità:

Ripartenza attività sportive e comprensori sciistici

Il DPCM 11 giugno 2020 e l’ordinanza regionale sanciscono la ripartenza delle attività sportive:

a decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva;

a decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui alla lettera f per quanto compatibili;

- le attività dei comprensori sciistici possono essere svolte a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla  Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

Sale giochi

Riaprono le sale giochi, sale scommesse e sale bingo a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10”.

Spettacoli aperti al pubblico

E’ confermata la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto  purché siano svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala; rimane ferma la facoltà per “le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, di stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”.

Autoscuole

Possono riprendere i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione o comunque autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure  di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Centri estivi

A proposito del prossimo avvio dei centri estivi e della necessità di organizzare le attività in spazi adeguati alle misure di sicurezza da attivare a tutela dei minori il DPCM prevede che “nel periodo di sospensione e nel periodo di chiusura delle scuole, l’ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati”.

Centri benessere, termali e culturali

Da ultimo è prevista la ripresa delle attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali a condizione che “le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10”.

L’ordinanza regionale non introduce correttivi o restrizioni rispetto quanto previsto dal DPCM 11 giugno 2020 ad eccezione dell’introduzione di specifiche linee guida per il riavvio delle seguenti attività (peraltro già previsto dal DPCM 11 giugno 2020):

-        Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo

-        Strutture termali e centri benessere

-        Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse

       

Per ogni necessità di ulteriore chiarimento o assistenza, è possibile contattare la propria Confcooperative territoriale di appartenenza.

 

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