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Covid-19, obbligo rilevazione temperatura a lavoro in Lombardia

Covid-19, obbligo rilevazione temperatura a lavoro in Lombardia
Proroga della misura fino al 6 novembre con l'ordinanza 620 del 16 ottobre di Regione Lombardia

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: lavoro,   Regione Lombardia,   Coronavirus,   Covid-19,   ordinanza 546,   temperatura,   obbligo rilevazione temperatura,   ingresso luoghi di lavoro,   obbligo datore,   obbligo ingresso luoghi di lavoro,   temperatura dipendenti,   rilevazione temperatura

OBBLIGO RILEVAZIONE TEMPERATURA PER I DATORI DI LAVORO IN LOMBARDIA

Da lunedì 18 maggio obbligo per i datori di lavoro di misurare la temperatura di dipendenti prima dell'accesso sul luogo di lavoro. A comunicarlo Regione Lombardia con l'ordinanza 546 del 13/05/2020 che raccomanda, inoltre, la rilevazione della temperatura anche nei confronti di clienti o utenti.

 

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+++La misura è stata prorogata da Regione Lombardia con  l'ordinanza 620 del 16 ottobre: validità fino al 6 novembre +++

Sostituisce l'ordinanza 619 del 15 ottobre 2020.

 

Il mancato rispetto dell'obbligo è sanzionato.

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Cosa succede se viene rilevata una temperatura superiore a 37,5°?

Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e datore di lavoro dovrà comunicarlo tempestivamente all'ATS.

Ordinanza 546 di Regione Lombardia del 13/05/2020 

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:

a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). 

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi.

 

b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

c) È fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”.

I protocolli di sicurezza anticontagio di cui all’art. 1, lettera ii, del D.P.C.M. 26 aprile 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto con la presente ordinanza.

 

Art. 2 (disposizioni finali)

a) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva Ordinanza.

b) Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

c) Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

d) La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della Salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione
Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.

 

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