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Assunzioni donne vittime di violenza, alle cooperative sgravio delle aliquote contributive

Assunzioni donne vittime di violenza, alle cooperative sgravio delle aliquote contributive

Sarà possibile godere del beneficio già da aprile 

Categorie: Ti Segnaliamo

Tags: cooperative,   Donne,   vittime di violenza,   sgravi contributivi

Dopo 2 anni di attesa arrivano le istruzioni alle cooperative sociali per beneficiare dello sgravio contributivo introdotto dalla legge n. 205/2017 per le assunzioni a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere effettuate nel 2018.  Le indicazioni della circolare INPS n. 53 del 15 aprile 2020.

Le cooperative sociali interessate dovranno inviare il prima possibile apposita domanda all’INPS (modulo on-line “Do.VI”) per farsi autorizzare il beneficio, visto che gli sgravi saranno riconosciuti in base all’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (decreto interministeriale Lavoro-Interno 11 maggio 2018 allegato).

Ricordiamo che il provvedimento attuativo aveva già quantificato l'agevolazione in un esonero contributivo per un importo massimo pari a 350,00 euro al mese per singola assunzione e che il beneficio è riconoscibile per un periodo massimo di 36 mesi nel limite di uno stanziamento complessivo pari 1 milione di euro per ciascuno per gli anni 2018, 2019 e 2020. 

Concretamente, il beneficio verrà goduto mediante conguaglio sulle denunce contributive (Uniemens) a partire dal corrente mese di aprile anche con riferimento agli arretrati.


Datori di lavoro che possono accedervi

Tutte le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, sia quelle di tipo A che quelle di tipo B. L’INPS nel richiamare quelle di tipo A omette di citare esplicitamente nell’ambito della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi anche le attività meglio puntualizzate nel decreto legislativo 112/2017 in materia di impresa sociale - art. 2, comma 1, lett. a), b) c) d) l) p) - e riprese espressamente dall’art.1, comma 1, lettera a) della legge 381/1991, ma ciò non può certo rappresentare un impedimento alla fruizione dello sgravio da parte di imprese che svolgono tali attività. 

 


Lavoratrici per le quali spetta beneficio

Le donne oggetto di assunzione devono essere vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio ex lege 119/2013. A riguardo si segnala che in sede di domanda verrà richiesto di inserire la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza.

 

Rapporti di lavoro incentivati

Sgravio valido a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato comprese quelle per somministrazione e in apprendistato nonché per lavoro domestico e ovviamente anche in caso di rapporto part-time (con conseguente riproporzionamento in funzione della durata).

Esclusione per conversioni a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato e per rapporti di lavoro intermittente.

 

              

                Entità dello sgravio

Il bonus è pari ad uno sgravio contributivo sulla quota datoriale – premi e contributi INAIL da pagare comunque – per un importo massimo di .350,00 mensili, somma che per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese va riproporzionata nella misura di €.11,29 per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione.

 

 

Condizioni per fruizione

Come sempre quando si parla di riduzioni contributive l’INPS ricorda le condizioni a cui è subordinata la fruizione del beneficio e che saranno soggette ad attività di controllo anche in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, citando in particolare:

-        la regolarità sul fronte contributivo;

-        il rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro e salute e sicurezza;

-      l’applicazione - a tutti i livelli - della contrattazione collettiva c.d. leader, in questo caso il nostro CCNL delle cooperative sociali;

-        il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione come da ultimo stabiliti dall’art. 31 del decreto legislativo 150/2015 – tra questi, ci preme richiamare l’attenzione in merito all’impossibilità di fruire dello sgravio qualora l’assunzione sia dipesa da un obbligo di assunzione di fonte contrattuale citi anche il caso di un cambio di appalto di servizi per cui la subentrante cooperativa sociale è tenuta ad assumere i dipendenti dell’impresa cedente in applicazione ad esempio della clausola sociale contenuta nel CCNL.

 

 

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