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Dl Cura Italia, mutuo prima casa? Ecco chi può chiedere la sospensione

Dl Cura Italia, mutuo prima casa? Ecco chi può chiedere la sospensione

I dettagli per la richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà

Categorie: Ti Segnaliamo

Tags: Coronavirus,   covid19,   mutuo,   prima casa

Se si ha una prima casa sospendere il mutuo è possibile. L'emergenza coronavirus ha messo in crisi diversi settori e per correre ai ripari il governo ha esteso nel DL Cura Italia la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà mutui prima casa per tutelare chi è in difficoltà. Eliminato il riferimento all'Isee il provvedimento riguarderà non solo i lavoratori dipendenti ma anche gli autonomi e liberi professionisti. Lo stop sarà attivo per 9 mesi e riguarderà le abitazioni  fino a 250 mila euro. In questo periodo le rate potranno essere sospese per non più di due volte fino ad arrivare a 18 mesi complessivi. Il  mutuo dovrà essere in ammortamento da almeno un anno ed è possibile richiedere l'ammissibilità anche in caso di ritardo per non oltre 90 giorni nel pagamento delle rate.


Si potrà chiedere il congelamento delle rate nei seguenti casi: 

 - aver perso il lavoro (fisso o a tempo determinato); 

- esser in cig (cassa integrazione) per oltre 30 giorni; 

- subire la cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; 

- in caso di invalidità oltre l'80%; 

- in caso si dimostri una riduzione di fatturato superiore al 33%, per gli autonomi, nel trimestre o periodo dopo il 21 febbraio.


In quest'ultimo caso i richiedenti dovranno autocertificare di aver registrato un calo per effetto della chiusura o della restrizione, anche in riferimento alle riduzioni dell’orario di lavoro per effetto del Coronavirus.

Con l’art 54 del Decreto Legge “Cura Italia” si prevede che il fondo intervenga, su richiesta del mutuatario, per il pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

 

Rimane a carico del mutuatario la differenza del 50% degli interessi di cui dovrà farsi carico al termine della sospensione, mentre la norma originaria prevedeva l’accollo in capo al Fondo dell’intero ammontare.

 

La dotazione complessiva del Fondo, aumentata, è di 400 Milioni di euro.