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DL Cura Italia, moratoria dei finanziamenti bancari per l’emergenza Covid-19

DL Cura Italia, moratoria dei finanziamenti bancari per l’emergenza Covid-19

I riferimenti da contattare territorio per territorio

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: finanziamenti,   Credito,   Coronavirus,   covid19,   moratoria,   mutui,   leasing

Tra i sostegni alle PMI italiane previsti dal decreto Cura Italia anche la moratoria per i finanziamentidestinati a micro, piccole e medie imprese. Tra questi mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve scadenza.

L’art 56 del decreto prevede per le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID19 di avvalersi, dietro comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

a) impossibilità di revoca fino al 30 settembre 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, delle aperture di credito a revoca, dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto Cura Italia (17 marzo 2020);

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione nei confronti di banche, di intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia deve essere corredata della dichiarazione con cui l’impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità come conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Possono beneficiare delle misure sopra descritte le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno descritte sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia delle PMI.

Tale sezione garantisce:
- per un importo pari al 33%, i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all’importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui alla precedente lettera a);
- per un importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi della precedente lettera b);
- per un importo pari al 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi della precedente lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui alle lettere a), b) e c) precedenti, sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, nonché con riferimento a finanziamenti agevolati, previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

La garanzia della sezione speciale Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito.

Evidenziamo infine che questa misura è diversa ed alternativa a quella nota come ACCORDO PER IL CREDITO 2019 (C.D. “MORATORIA”) – “IMPRESE IN RIPRESA 2.0”, riferente all’accordo siglato la scorsa settimana tra l’ABI, l’Alleanza delle Cooperative Italiane, assieme a tutte le principali associazioni imprenditoriali italiane.

Stante l’attuale situazione di emergenza epidemiologica e le complessità conseguenti e le azioni che Confcooperative sta portando avanti su più fronti a tutela delle imprese cooperative, riteniamo che la misura in oggetto sia uno strumento di cui avvalersi tempestivamente, agendo per mettere in sicurezza l’assetto finanziario aziendale e favorire una più ampia ed efficace ripianificazione finanziaria ed imprenditoriale.

Le Unioni Territoriali di Confcooperative e Confcooperative Lombardia si sono attivate con un servizio ad hoc e operatori finanziari dedicati. Questi i riferimenti da contattare:

Milano-Lodi-Monza e Brianza-Pavia
MARCO MARIANI – Tel. 02752912210
mariani.m@confcooperative.it

Brescia-Cremona-Mantova
STEFANO GENNARI
sgennari@confcooperative.brescia.it

 

Bergamo
STEFANO DOMENGHINI – Tel. 0350063511
stefano.domenghini@coesi.coop

Como-Varese
CARLO MONTALBETTI – Tel. 3315385763
montalbetti.ca@confcooperative.it

Sondrio-Lecco
FLAMINIO NEGRINI
negrini.f@confcooperative.it

Coordinamento regionale – Confcooperative Lombardia
SERENA CEREDA – Tel. 0289054500
cereda.s@confcooperative.it