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Malattia e infortunio nel DL Cura Italia

Malattia e infortunio nel DL Cura Italia

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Categorie: News tecniche

Tags: Coronavirus,   covid19,   cura italia

Il provvedimento Cura Italia, in vigore dal 17 marzo, contiene molteplici disposizioni applicabili a tutto il territorio nazionale. Tra le diverse materie in cui interviene il trattamento malattia o infortunio per lavoratori contagiati.

 

In questo articolo parleremo nello specifico di:

1.     Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori

2.     Tutela INAIL per soggetti positivi al coronaviru in occasione di lavoro

 

Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori - Art. 26

Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuto a COVID-19 viene considerato come periodo di malattia ai fini del trattamento economico, ma il periodo non è computabile ai fini del comporto.

Le aziende che erogano direttamente la copertura ai loro lavoratori (es. impiegati agricoli, impiegati banche, etc.) potranno chiedere il rimborso delle somme versate all’INPS. È disponibile una copertura di 130 milioni di euro stanziati appositamente dallo Stato (comma 5). Su questo passaggio, potrebbero essere ricomprese anche le integrazioni salariali di malattia che i CCNL prevedono in carico azienda (es. il 20% per raggiungere il 100% della retribuzione ordinaria). Di questa interpretazione non siamo ancora certi vista la poca chiarezza usata dal legislatore nella formulazione citata.

Relativamente alle modalità operative di certificazione, fermo restando che rimangono validi i certificati già trasmessi, si stabilisce che il medico curante redige con le consuete modalità telematiche il certificato indicando gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Inoltre, ai sensi del comma 2, i lavoratori disabili gravi o con specifiche certificazioni mediche comprovanti il fatto di essere immunodepressi o con patologie oncologiche o con in corso terapie salvavita avranno la facoltà di restare a casa fino al 30 aprile p.v., vedendosi riconosciuto il periodo di assenza dal lavoro come ricovero ospedaliero/malattia.

 

Tutela INAIL per soggetti positivi al coronavirus in occasione di lavoro - Art. 42

Nei casi accertati di infezione in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro saranno erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.