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DL Cura Italia, rinvii termini e adempimenti

DL Cura Italia, rinvii termini e adempimenti

Domande di disoccupazione; Naspi, licenziamenti 

Categorie: News tecniche

Tags: Coronavirus,   covid19,   cura italia

Il provvedimento Cura Italia, in vigore dal 17 marzo, contiene molteplici disposizioni applicabili a tutto il territorio nazionale. Tra le diverse indicazioni quelle sul rinvio di termini e adempimenti.

 

In questo articolo parleremo nello specifico di:

1.     Proroga termini presentazione domande disoccupazione agricola

2.     Proroga termini presentazione domande NASpI e DIS-COLL

3.     Proroga termini di decadenza in materia di previdenza e assistenza

4.     Sospensione procedure impugnazione licenziamenti

 

Proroga termini presentazione domande disoccupazione agricola - Art. 32

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.


Proroga termini presentazione domande NASpI e DIS-COLL - Art. 33

Sono ampliati di 60 giorni, da 68 a 128, i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa per l’anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68esimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Ampliata di ulteriori 30 giorni, rispetto ai 30 attuali, i termini previsti per presentare la domanda di incentivo all’autoimprenditorialità, così come i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore qualora voglia richiedere la NASpI anticipata in un’unica soluzione ai fini di diventare socio-lavoratore di una cooperativa (ex. art. 8, comma 3, decreto legislativo 22/2015).

 

Proroga termini di decadenza in materia di previdenza e assistenza - Art. 32

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 1° giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.


Sospensione misure di condizionalità e di politica attiva - Art. 40

Considerata la limitazione degli spostamenti e le altre misure introdotte per contenere l’emergenza epidemiologica, ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per i prossimi 2 mesi gli obblighi legati alla c.d. condizionalità e all’avvio di programmi di politica attiva per il riconoscimento del Reddito di Cittadinanza, della NASpI e della DIS-COLL e laddove richiesto per legge, di ammortizzatori sociali.

Sono sospesi per lo stesso periodo gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie del collocamento mirato di cui all’art. 7 della legge 68/1999 nonché i termini per le convocazioni da parte dei CpI per la partecipazione ad iniziative di orientamento nell’ambito del patto di servizio personalizzato a cui sono tenuti i soggetti disoccupati.

 

Sospensione procedure impugnazione licenziamenti - Art. 42

Viene stabilita a decorrere dal 17 marzo una sospensione di 60 giorni per tutti i licenziamenti "economici", tanto di natura individuale (motivati da giustificato motivo oggettivo) quanto di natura collettiva (disciplinati dalla legge 223/1991), qualora questi ultimi siano collegati a procedure avviate dopo il 23 febbraio 2020.

Il principio vincolante per tutti i datori di lavoro prevede quindi che con l’entrata in vigore del provvedimento non possano essere avviate né tanto meno concluse le procedure di licenziamento collettivo (qualora siano state avviate dopo il 23 febbraio) o individuale (quale che sia la data di avvio delle relative procedure) che non abbiano fondamento disciplinare.