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Pubblicazione dei nuovi regolamenti sui programmi di sostegno al settore vitivinicolo

Pubblicazione dei nuovi regolamenti sui programmi di sostegno al settore vitivinicolo

Tra le novità principali le modalità attraverso le quali gli Stati membri sono tenuti a garantire il divieto di doppio finanziamento

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: Vitivinicolo

Con l’adozione del regolamento delegato UE n. 2016/1149 e del regolamento d’esecuzione UE n. 2016/1150, è stata aggiornata la disciplina dell’Unione europea relativa ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

In particolare, la novità di maggior rilievo dell’intero pacchetto normativo riguarda il cambio di approccio dell’Unione europea rispetto alle modalità attraverso le quali gli Stati membri sono tenuti a garantire il divieto di doppio finanziamento. Ai sensi del previgente reg. CE n. 555/2008, infatti, gli Stati membri erano tenuti a prevedere una cosiddetta demarcazione per operazione per evitare che non vi fosse doppio finanziamento delle azioni e/o operazioni che, ai sensi della normativa corrente, sono ammissibili al finanziamento nel quadro di misure OCM e di misure dello Sviluppo rurale, tra cui la più importante per il settore vitivinicolo è la misura investimenti.

Con la nuova disciplina – considerando n. 17, art. 1, par. 3 e art. 43 del reg. delegato e considerando n. 13 e art. 27 del reg. d’esecuzione – gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere quale sia il criterio di demarcazione più opportuno, fermo restando il divieto di doppio finanziamento. Questa novità, alla quale l’Alleanza delle cooperative italiane – agroalimentare ha lavorato intensamente, consentirà un utilizzo più efficace delle risorse a sostegno della competitività del settore, unitamente ad una maggiore possibilità di accesso ai fondi da parte degli operatori.

Una seconda novità di rilievo riguarda la misura della promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi e la si può cogliere agli art. 4 e 11 del reg. delegato. Le citate disposizioni, introducono, infatti, il concetto di mercato del Paese terzo, innovando rispetto alla disciplina previgente che prevedeva di fatto una identità tra il mercato ed il Paese terzo cui era diretto il progetto di promozione. In buona sostanza, con la novità in parola la Commissione europea ammette anche progetti di promozione realizzati in mercati di un Paese terzo in cui, in passato, è già stata realizzata un’azione di promozione, purché l’operatore sia in grado di dimostrare che le azioni di promozione interessano mercati del Paese terzo diversi. Seppur nei primi anni questa novità dovrà scontare qualche difficoltà applicativa, si tratta di una importante apertura da parte della Commissione europea, offrendo nuove opportunità di finanziamento agli operatori.

Una terza novità di rilievo riguarda la nuova misura per l'innovazione nel settore vitivinicolo – art. 37 – 40 del reg. delegato - che consente di finanziare investimenti materiali ed immateriali, ivi compreso il trasferimento di conoscenze, per lo sviluppo di nuovi prodotti relativi al settore vitivinicolo o sottoprodotti del vino, nuovi processi e tecnologie necessarie allo sviluppo di prodotti vitivinicoli, nonché altri investimenti che conferiscono valore aggiunto in ogni fase della catena di approvvigionamento.

Sono, inoltre, in corso di pubblicazione - molto probabilmente nel mese di settembre - le linee guida redatte dalla Commissione europea per facilitare l’applicazione della disciplina in commento.

Infine, si precisa che la disciplina in commento, per poter trovare applicazione, dovrà essere recepita da apposito decreto ministeriale.

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