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Coronavirus, ok a lavoro agile in tutta la Lombardia anche senza accordi individuali

Coronavirus, ok a lavoro agile in tutta la Lombardia anche senza accordi individuali

Applicabile fino al 15 marzo 2020

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: lavoro,   Regione Lombardia,   Sicurezza,   Lombardia,   smart working,   Coronavirus,   Covid-19,   contagio,   lavoratori,   Emilia Romagna,   Friuli Venezia Giulia,   Piemonte,   Veneto,   Liguria,   procedura telematica,   virus

Sì al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali. La novità nel decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020 n. 47 il DPCM che prevede l’applicazione AUTOMATICA dello smart working per far fronte allo stato di emergenza sanitaria derivato dalla diffusione del Coronavirus nelle regioni del Nord Italia.

Il provvedimento dispone che la modalità di lavoro agile è applicabile, fino al 15 marzo 2020 in 6 regioni:

  • Lombardia
  • Emilia Romagna
  • Friuli Venezia Giulia
  • Piemonte
  • Veneto 
  • Liguria


Art. 2 Lavoro agile 1. La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e' applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita' lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. 2. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e' soppresso. 

 

CORONAVIRUS - SMART WORKING. PROCEDURA TELEMATICA SU INFORMATIVA PER TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Gli obblighi di informativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, previsti dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica utilizzando la documentazione informativa resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

In questi casi, da ultime indicazioni contenute nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 febbraio, nella procedura telematica l'accordo individuale è sostituito da un'autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo", va inserita la data di inizio dello “smart working”.

La definizione di Lavoro Agile, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone). E’ chiaro che in questa occasione, data la natura dell’emergenza, si tratta di attività lavorativa che si consiglia sia effettivamente svolta tramite una prestazione effettuata esclusivamente nell’abitazione, residenza o domicilio del lavoratore.


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